Lo scorso 23 dicembre sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono comparse nuove decisioni anche in merito ad un buono fruttifero postale serie Q/P. Quest’ultimo emesso nel 1988 ed incassato a scadenza. Per esso, la cliente intestataria ha chiesto gli interessi originariamente previsti dietro al buono. Ma vediamo nel dettaglio perché la signora ha presentato ricorso.

Buono fruttifero postale serie Q/P del 1988: la mancanza della stampigliatura

L’intestataria di 1 buono fruttifero postale serie Q/P ha presentato ricorso all’Abf per ricevere gli interessi originari stampati dietro al suo titolo.

Questo per gli anni dal 21° al 30°. Il motivo del ricorso è sempre lo stesso: dietro al buono, Poste ha omesso di indicare i nuovi rendimenti da applicare per gli ultimi dieci anni di vita del titolo.
Nelle sue rivendicazioni, però, Poste comunica che i rendimenti applicati erano quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Per tale Decreto, spiega, non era prevista l’applicazione del timbro relativo ai rendimenti dal 21° al 30° anno. Asserisce poi che il tasso legittimo di interesse previsto per il buono in questione era quello della serie Q/P e non della serie P anche per gli anni dal 21° al 30°. Ciò lo conferma anche una recente e copiosa giurisprudenza in merito. Poste precisa inoltre che la pubblicazione in Gazzetta del decreto assolve pienamente la funzione di trasparenza.

La decisione del Collegio di Milano sul buono fruttifero postale serie Q/P

Il Collegio di Milano con decisione numero 22930 dell’8 novembre 2021 ha dato ragione alla risparmiatrice. Ha infatti esaminato con attenzione il titolo sottoscritto il 25 maggio 1998 accertando che per gli ultimi 10 anni di vita non vi è traccia del timbro modificativo degli interessi. Questo in nessuna parte del titolo. Nella decisione, quindi, il Collegio di Milano si è adeguato alla decisione numero 6142/20 del Collegio di Coordinamento per la quale in assenza di timbro che disciplina espressamente l’ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno va applicato quanto previsto dalla dicitura originaria.

Esattamente quella stampata dietro al titolo anche se fa parte di un emissione precedente. Sulla base di tale orientamento, quindi, il Collegio di Milano ha accolto il ricorso della risparmiatrice. Poste Italiane, quindi, dovrà corrisponderle gli interessi riportati dietro al buono fruttifero postale per gli ultimi 10 anni di vita di quest’ultimo. Il grande problema è però l’inadempienza di Poste, ecco la pagina con tutte le decisioni dell’Abf non rispettate. Quando accade questo, purtroppo, non resta che agire per vie legali.
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