In molti si chiedono cosa accade dopo che l’Arbitro Bancario Finanziario riceve un ricorso per rimborsi ritenuti non idonei di buoni fruttiferi postali. Ci si chiede inoltre che valore hanno le decisioni dell’ABF  e cosa fare se non soddisfano le parti. Le info.

Buoni fruttiferi postali: cosa succede dopo il ricorso all’ABF

Dopo che l’Arbitro Bancario Finanziario riceve il ricorso, il primo step che compie è quello di accertare che la documentazione sia regolare, nei tempi giusti e completa.

In seguito, al ricorrente, il Collegio o il Presidente potrà chiedere di fornire ulteriori elementi. La medesima richiesta potrà essere richiesta anche l’intermediario per cui la decisione del Consiglio potrebbe subire dei rallentamenti.

Il Collegio deciderà in merito al ricorso entro sessanta giorni dalla data in cui l’intermediario trasmetterà le proprie contro-deduzioni oppure dal giorno della scadenza del termine per la presentazione. Il ricorso verrà deciso poi solo sulla base della documentazione che verrà raccolta nella fase preparatoria mentre la decisione presa sarà motivata e a maggioranza.

Qualora il ricorso venga accolto solo parzialmente, il Collegio fisserà poi un termine entro il quale l’intermediario dovrà ottemperare a quanto indicato nella decisione compresa la somma di 20 euro a favore del cliente. Quest’ultimo infatti avrà pagato tale importo come contributo spese.

Qualora non venga fissato nessun termine, invece, l’intermediario dovrà ottemperare alla decisione entro 30 giorni in cui essa verrà comunicata.

Se infine l’intermediario o il cliente noteranno delle omissioni, degli errori materiali o di calcolo nella decisione avranno trenta giorni di tempo dalla comunicazione della stessa per chiederne la correzione. Questo attraverso il portale oppure per i ricorsi che si presenteranno in forma cartacea tramite fax, istanza via posta o consegna a mano.

Come sapere a che punto è il ricorso e cosa succede in caso di inadempimento

Per avere informazioni inerenti allo stato del ricorso sul portale ABF sarà possibile visualizzare la cosiddetta “barra di progressione”.

L’intermediario verrà considerato, invece, inadempiente qualora non rispetti la decisione del Consiglio o non collaborerà allo svolgimento dell’iter. Qualora venga a crearsi tale situazione, l’inadempimento verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario alla sezione denominata “intermediari inadempienti”. In tale sezione vi sarà l’elenco di tutti quelli che non rispetteranno le decisioni o solo una parte di quella imposta dall’ABF.

Ci sarà anche l’elenco di quelli che non rimborseranno il cliente dei 20 euro qualora quest’ultimo abbia vinto il ricorso (anche solo in parte) e di quelli che non verseranno alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro se il ricorso da parte del cliente verrà accolto anche solo in parte.

Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti per cui non hanno lo stesso valore di quelle del giudice. Se l’intermediario non esegue quanto stabilito dal Collegio in favore del cliente succede infatti che tale inadempimento viene reso pubblico. Qualora, infine, la decisione dell’Abf non soddisfi né il cliente né l’intermediario si potrà ricorrere ad altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. Ecco la pagina dell’ABF relativa a ciò.

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