I buoni fruttiferi postali di Poste Italiane dedicati ai minori sono quelli grazie ai quali gli interessi maturano fino al raggiungimento della maggiore età. Essi possono essere sottoscritti da un genitore, da un nonno o semplicemente da un amico che desidera fare un regalo ed hanno rendimenti annui lordi fino al 2%. Ci si chiede però quale deve essere l’età dei minori, se è possibile che essi vengano cointestati e se è ammesso il rimborso anticipato.

Età buoni fruttiferi postali di Poste Italiane

Poste Italiane comunicano che è possibile intestare buoni fruttiferi postali a minori di età compresa tra gli 0 ed i 16 anni e mezzo (non compiuti o che lo sono nel mese di sottoscrizione del buono).

Il tasso di interesse annuo lordo nominale di essi cresce in base alla durata dell’investimento. Ad esempio per un buono della serie TF118A180122:

  • il rendimento effettivo annuo lordo alla fine di ciascun periodo di possesso sarà dello 0,50% per 1 anno e 6 mesi e per 2 anni,
  • sarà dello 0,60% per 3 e 4 anni,
  • sarà dello 0,80% per 5 anni,
  • sarà dell’1,10% per 6 anni,
  • sarà dell’1,20% per 7 anni,
  • sarà dell’1,25% per 8 anni,
  • dell’1,35% per 9 anni,
  • dell’1,45% per 10 anni,
  • dell’1,50% per 11 anni,
  • dell’1,60% per 12 anni,
  • dell’1,65% per 13 anni,
  • dell’1,70% per 14 anni,
  • dell’1,80% per 15 anni,
  • dell’1,90% per 16 anni e infine
  • del 2% per 17 e 18 anni.

Cointestazione rimborso anticipato buoni fruttiferi postali per minori

I buoni fruttiferi postali possono essere intestati soltanto ai minori. Dal 5 ottobre 2003, infatti, non solo non è più possibile cointestare i bfp ad un minore e ad un maggiorenne ma non è possibile nemmeno cointestarli a più minorenni.

Qualora si voglia richiedere il rimborso anticipato di un buono dedicato ad un minorenne si dovrà richiedere un provvedimento di autorizzazione al Giudice Tutelare. In caso affermativo, del buono sarà rimborsato il capitale e gli interessi maturati fino al momento della richiesta di rimborso.

Qualora, infine, si voglia richiedere un rimborso anticipato o a scadenza di un buono intestato o cointestato ad un minore se quest’ultimo non ha ancora raggiunto la maggiore età per i buoni emesse prima del 28 dicembre 2000 sarà sufficiente la firma congiunta dei due genitori in quanto potestà genitoriale.

Come abbiamo già detto su, per quelli emessi dopo tale data, sarà indispensabile un provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

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