La ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: entra in una fase nuova: con la Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 l’Istituto aggiorna le proprie istruzioni e si allinea a un orientamento ormai stabile dei giudici.
Il tema riguarda chi, nel corso della carriera, ha versato contributi sia nella Gestione separata INPS (art. 2, co. 26, L. 335/1995) sia in una Cassa professionale privata obbligatoria istituita ai sensi dei D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996.
In parole semplici, la ricongiunzione consente di trasferire periodi contributivi da una gestione all’altra per valorizzarli in un’unica posizione previdenziale. L’intervento INPS è rilevante perché supera un’impostazione amministrativa più restrittiva e riconosce la possibilità di trasferimento in entrambe le direzioni, con regole diverse a seconda del verso scelto.
Ricongiunzione gestione separata/casse: dalla Cassazione all’INPS
La svolta nasce dalla giurisprudenza di legittimità. A partire dalla sentenza Cassazione n. 26039/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del libero professionista a spostare verso la propria Cassa anche i contributi della Gestione separata.
Secondo questa lettura, l’art. 1, co. 2, L. 45/1990 configura un diritto “generale” alla ricongiunzione, che non può essere negato solo perché i sistemi di calcolo della pensione sono diversi.
Da qui l’aggiornamento INPS: la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: viene ammessa sia in uscita (dalla Gestione separata verso una Cassa) sia in entrata (dalla Cassa verso la Gestione separata).
L’effetto pratico è un ampliamento delle scelte disponibili per ricostruire una storia contributiva più lineare, soprattutto nei percorsi lavorativi “misti”, con periodi alternati tra attività professionale e collaborazioni o lavoro autonomo assoggettato alla Gestione separata.
Ricongiunzione in uscita e in entrata: regole, limiti e calcolo dell’onere
Nel trasferimento dalla Gestione separata verso una Cassa, l’INPS richiama l’applicazione dei criteri ordinari previsti dalla L. 45/1990, con determinazione del montante e trasferimento della posizione secondo le regole della ricongiunzione.
In questa ipotesi, la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: segue un impianto “classico”, legato alla logica del passaggio della contribuzione verso l’ente di categoria.
Diverso è il percorso verso la Gestione separata. Qui la circolare fissa paletti precisi:
- la valutazione dei periodi trasferiti avviene solo con metodo contributivo;
- non è possibile la ricongiunzione “a pezzi”, quindi niente trasferimenti parziali;
- restano esclusi i periodi anteriori all’istituzione della Gestione separata, cioè prima del 1° aprile 1996.
Il punto più delicato è l’onere economico, quando il trasferimento è in entrata. La regola indicata è quella dell’art. 2, co. 5, D. Lgs. 184/1997, basata su un calcolo “a percentuale”. L’aliquota IVS da applicare è quella vigente nella Gestione separata al momento della domanda: la circolare richiama il 33% nel 2025.
La base di calcolo è la retribuzione imponibile dei 12 mesi meno recenti (o il periodo disponibile). Se il valore è troppo basso o troppo alto, operano comunque minimale e massimale previsti dalla legge.
L’importo finale dovuto è “netto”: si ottiene come differenza tra quanto calcolato con questi criteri e i contributi già presenti nella gestione di partenza.
In questo quadro la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: richiede quindi una verifica attenta della convenienza.
Ricongiunzione tra gestione separata e casse: domande e decorrenza pensione
Sul piano operativo, la decorrenza della pensione dopo la ricongiunzione non può precedere il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per pagamenti, rateazioni e aspetti collegati (come interessi o mora), la circolare rinvia alle regole già note della L. 45/1990.
Le nuove indicazioni valgono per le domande presentate dal 9 febbraio 2026 (data di pubblicazione della circolare) e anche per domande o ricorsi già in corso, se non ancora definiti.
In sintesi, il cambio di rotta amplia le possibilità di ricostruzione contributiva, ma non elimina i vincoli tecnici e i costi potenziali: la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: resta una scelta da valutare con precisione, alla luce delle regole e dei numeri del singolo caso.
Riassumendo
- La circolare INPS 15/2026 amplia le regole sulla ricongiunzione dei contributi previdenziali.
- Ammesso il trasferimento contributivo sia verso le casse professionali sia verso la Gestione separata.
- L’orientamento INPS recepisce le sentenze della Cassazione favorevoli ai professionisti.
- La ricongiunzione verso la Gestione separata avviene solo con metodo contributivo.
- L’onere si calcola con aliquota IVS vigente e limiti di minimale e massimale.
- Le nuove regole valgono anche per domande e ricorsi ancora non definiti.