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Oggi: 15 Ago, 2025

Riammissione alla rottamazione-quater. Le FAQ ADER

Nuova chance per i decaduti dalla Rottamazione-quater: prima rata 31-07-2025 e rigido limite di 5 giorni max di ritardo
1 mese fa
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Nuova chance per i decaduti dalla Rottamazione-quater:  prima rata 31-07-2025 e rigido limite di 5 giorni max di ritardo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un set di FAQ ufficiali dedicate alla “Riammissione alla Definizione agevolata – Rottamazione-quater”, introdotta dalla legge 15/2025 (conversione del DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”). Si tratta di nove domande-chiave che sciolgono i dubbi più ricorrenti di contribuenti e professionisti.

Tra i chiarimenti più rilevanti spicca quello sulla tolleranza di cinque giorni: se il versamento di una rata avviene con un ritardo superiore a 5 giorni – o per un importo inferiore a quanto dovuto – l’intera agevolazione decade e i pagamenti già fatti restano semplici acconti, senza più benefici.

Una precisazione cruciale per non compromettere la nuova chance offerta dal legislatore.

La riammissione alla rottamazione-quater

La disciplina della riammissione – introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 202/2024, convertito nella legge 15/2025 – mira a ripristinare i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) in favore dei contribuenti decaduti per irregolarità verificatesi entro il 31 dicembre 2024 (omesso versamento, pagamento tardivo oltre la tolleranza di cinque giorni, o versamento insufficiente).

L’accesso è riservato unicamente ai carichi già compresi nel precedente piano agevolato; non è consentito includere ulteriori cartelle o avvisi.

Il contribuente, o il professionista delegato, doveva presentare istanza telematica entro il 30 aprile 2025, accedendo all’area riservata del portale AdeR mediante SPID, CIE o CNS (in alternativa tramite apposito form con allegato documento di identità).

Entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha trasmesso a chi ha presentato istanza la “Comunicazione delle somme dovute”.

Documento che:

  • riepiloga l’importo residuo, al netto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza;
  • propone due modalità di versamento: saldo in un’unica soluzione con scadenza 31 luglio 2025, oppure rateazione fino a dieci quote di pari importo (prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le restanti con cadenza semestrale fino al 30 novembre 2027);
  • evidenzia il tasso d’interesse annuo del 2 %, applicato dal 1° novembre 2023 alle somme dovute.

La procedura produce effetti sospensivi: dalla data di presentazione dell’istanza sono sospese le nuove iniziative cautelari o esecutive relative ai debiti ammessi e il contribuente non è considerato inadempiente ai fini DURC o delle compensazioni con la Pubblica Amministrazione.

I benefici vengono meno qualora il versamento dell’unica rata, o di una rata del piano, avvenga con ritardo superiore a cinque giorni ovvero per importo inferiore a quanto dovuto.

In tal caso: la definizione si considera inefficace; gli importi già corrisposti sono imputati a titolo di acconto sul debito residuo; l’Agenzia potrà riprendere le ordinarie attività di riscossione.

La riammissione alla rottamazione non ha alcun effetto sul CPB.

Riammissione alla rottamazione-quater. Le FAQ ADER

Per agevolare l’applicazione concreta della chance di riammissione, l’Agenzia ha pubblicato nove FAQ sulla riammissione alla rottamazione che chiariscono ambito soggettivo e oggettivo, iter procedurale, modalità di versamento e conseguenze della decadenza.

Nelle tabelle allegate sono riportate le domande integrali accompagnate da una sintesi puntuale delle risposte, in modo da offrire un quadro immediato dei principali chiarimenti.

Chiarimenti AdeR – Riammissione alla “Rottamazione‑quater”

Tabella 1: FAQ 1‑4

N. Domanda (AdeR) Chiarimento (AdeR)
1 Quali debiti rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione‑quater”? Solo i debiti già inclusi in un piano di Rottamazione‑quater se, per le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024: a) non è stato versato alcunché, oppure b) almeno una rata è stata pagata in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o in misura insufficiente.

I piani che risultano in regola con i versamenti restano esclusi.

2 Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione? Entro il 30 giugno 2025 AdeR invia la nuova “Comunicazione delle somme dovute” (PEC o raccomandata) con: importo complessivo, scadenze scelte (unica soluzione o fino a 10 rate), moduli di pagamento e istruzioni per la domiciliazione bancaria. Copia sempre disponibile in area riservata.
3 Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto? In base alla scelta del contribuente: unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure fino a 10 rate di pari importo (prime due: 31 luglio e 30 novembre 2025; poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre per 2026‑2027). Su tutte le somme maturano interessi al 2 % annuo dal 1° novembre 2023.
4 Come si possono pagare le somme dovute? Pagamenti tramite: sito AdeR, App EquiClick, home banking, sportelli bancari e postali, tabaccai e ricevitorie, ATM circuito CBILL, Postamat, sportelli AdeR su appuntamento. Disponibile anche l’addebito diretto (domiciliazione) dall’area riservata.

Tabella 2: FAQ 5‑9

N. Domanda (AdeR) Chiarimento (AdeR)
5 Si possono pagare solo alcune cartelle/avvisi della Comunicazione? Sì. Con il servizio ContiTu (area pubblica) è possibile rimodulare il piano, scegliendo i singoli debiti da saldare. Il sistema invia via e‑mail i nuovi moduli di pagamento. Per i debiti esclusi, AdeR riprenderà le azioni di recupero.
6 Cosa accade se non pago o pago in ritardo una rata? Se l’unica rata, o una rata del piano, viene omessa o versata oltre i 5 giorni di tolleranza, la definizione agevolata diventa inefficace: i benefici decadono e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti.
7 La nuova Comunicazione tiene conto di pagamenti eseguiti dopo la decadenza? Sì. Gli eventuali pagamenti post‑decadenza vengono imputati alla quota capitale e riducono il nuovo importo complessivo dovuto.
8 Che succede se i debiti erano già rateizzati (prima o dopo la decadenza)? La presentazione della domanda sospende le rateizzazioni fino al 31 luglio 2025.

Alla scadenza della prima/ unica rata, le rateizzazioni in corso sono automaticamente revocate per i debiti riammissione‑ammessi.

9 Quali effetti ha la domanda sulle procedure di recupero? Per i debiti rientranti: AdeR non avvierà nuove azioni esecutive o cautelari, né proseguirà quelle in corso (salvo aste con esito positivo); eventuali ipoteche e fermi restano ma non si è considerati inadempienti ai fini DURC/rimborsi PA.

Riassumendo

  • Platea limitata: rientrano solo i contribuenti decaduti sui debiti già inseriti in Rottamazione-quater (rate scadute entro 31-12-2024).
  • Istanza online scaduta il 30-04-2025; Riscontro AdeR inviato entro il 30-06-2025 con importi e scadenze.
  • Piano flessibile: unica soluzione (31-07-2025) o fino a 10 rate spalmate fino al 30-11-2027, interessi 2 % annuo.
  • Tolleranza stringente: oltre 5 giorni di ritardo su una rata fa decadere l’intero beneficio; quanto versato resta acconto.
  • Stop alle azioni esecutive e nessuna inadempienza ai fini DURC/rimborsi PA fino al rispetto delle nuove scadenze.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.