L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un set di FAQ ufficiali dedicate alla “Riammissione alla Definizione agevolata – Rottamazione-quater”, introdotta dalla legge 15/2025 (conversione del DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”). Si tratta di nove domande-chiave che sciolgono i dubbi più ricorrenti di contribuenti e professionisti.
Tra i chiarimenti più rilevanti spicca quello sulla tolleranza di cinque giorni: se il versamento di una rata avviene con un ritardo superiore a 5 giorni – o per un importo inferiore a quanto dovuto – l’intera agevolazione decade e i pagamenti già fatti restano semplici acconti, senza più benefici.
Una precisazione cruciale per non compromettere la nuova chance offerta dal legislatore.
La riammissione alla rottamazione-quater
La disciplina della riammissione – introdotta dall’art. 3-bis del decreto-legge 202/2024, convertito nella legge 15/2025 – mira a ripristinare i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) in favore dei contribuenti decaduti per irregolarità verificatesi entro il 31 dicembre 2024 (omesso versamento, pagamento tardivo oltre la tolleranza di cinque giorni, o versamento insufficiente).
L’accesso è riservato unicamente ai carichi già compresi nel precedente piano agevolato; non è consentito includere ulteriori cartelle o avvisi.
Il contribuente, o il professionista delegato, doveva presentare istanza telematica entro il 30 aprile 2025, accedendo all’area riservata del portale AdeR mediante SPID, CIE o CNS (in alternativa tramite apposito form con allegato documento di identità).
Entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha trasmesso a chi ha presentato istanza la “Comunicazione delle somme dovute”.
Documento che:
- riepiloga l’importo residuo, al netto di eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza;
- propone due modalità di versamento: saldo in un’unica soluzione con scadenza 31 luglio 2025, oppure rateazione fino a dieci quote di pari importo (prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le restanti con cadenza semestrale fino al 30 novembre 2027);
- evidenzia il tasso d’interesse annuo del 2 %, applicato dal 1° novembre 2023 alle somme dovute.
La procedura produce effetti sospensivi: dalla data di presentazione dell’istanza sono sospese le nuove iniziative cautelari o esecutive relative ai debiti ammessi e il contribuente non è considerato inadempiente ai fini DURC o delle compensazioni con la Pubblica Amministrazione.
I benefici vengono meno qualora il versamento dell’unica rata, o di una rata del piano, avvenga con ritardo superiore a cinque giorni ovvero per importo inferiore a quanto dovuto.
In tal caso: la definizione si considera inefficace; gli importi già corrisposti sono imputati a titolo di acconto sul debito residuo; l’Agenzia potrà riprendere le ordinarie attività di riscossione.
La riammissione alla rottamazione non ha alcun effetto sul CPB.
Riammissione alla rottamazione-quater. Le FAQ ADER
Per agevolare l’applicazione concreta della chance di riammissione, l’Agenzia ha pubblicato nove FAQ sulla riammissione alla rottamazione che chiariscono ambito soggettivo e oggettivo, iter procedurale, modalità di versamento e conseguenze della decadenza.
Nelle tabelle allegate sono riportate le domande integrali accompagnate da una sintesi puntuale delle risposte, in modo da offrire un quadro immediato dei principali chiarimenti.
Chiarimenti AdeR – Riammissione alla “Rottamazione‑quater”
Tabella 1: FAQ 1‑4
N. | Domanda (AdeR) | Chiarimento (AdeR) |
1 | Quali debiti rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione‑quater”? | Solo i debiti già inclusi in un piano di Rottamazione‑quater se, per le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024: a) non è stato versato alcunché, oppure b) almeno una rata è stata pagata in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o in misura insufficiente.
I piani che risultano in regola con i versamenti restano esclusi. |
2 | Cosa succede dopo aver presentato la domanda di riammissione? | Entro il 30 giugno 2025 AdeR invia la nuova “Comunicazione delle somme dovute” (PEC o raccomandata) con: importo complessivo, scadenze scelte (unica soluzione o fino a 10 rate), moduli di pagamento e istruzioni per la domiciliazione bancaria. Copia sempre disponibile in area riservata. |
3 | Come viene ripartito il pagamento di quanto dovuto? | In base alla scelta del contribuente: unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure fino a 10 rate di pari importo (prime due: 31 luglio e 30 novembre 2025; poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre per 2026‑2027). Su tutte le somme maturano interessi al 2 % annuo dal 1° novembre 2023. |
4 | Come si possono pagare le somme dovute? | Pagamenti tramite: sito AdeR, App EquiClick, home banking, sportelli bancari e postali, tabaccai e ricevitorie, ATM circuito CBILL, Postamat, sportelli AdeR su appuntamento. Disponibile anche l’addebito diretto (domiciliazione) dall’area riservata. |
Tabella 2: FAQ 5‑9
N. | Domanda (AdeR) | Chiarimento (AdeR) |
5 | Si possono pagare solo alcune cartelle/avvisi della Comunicazione? | Sì. Con il servizio ContiTu (area pubblica) è possibile rimodulare il piano, scegliendo i singoli debiti da saldare. Il sistema invia via e‑mail i nuovi moduli di pagamento. Per i debiti esclusi, AdeR riprenderà le azioni di recupero. |
6 | Cosa accade se non pago o pago in ritardo una rata? | Se l’unica rata, o una rata del piano, viene omessa o versata oltre i 5 giorni di tolleranza, la definizione agevolata diventa inefficace: i benefici decadono e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti. |
7 | La nuova Comunicazione tiene conto di pagamenti eseguiti dopo la decadenza? | Sì. Gli eventuali pagamenti post‑decadenza vengono imputati alla quota capitale e riducono il nuovo importo complessivo dovuto. |
8 | Che succede se i debiti erano già rateizzati (prima o dopo la decadenza)? | La presentazione della domanda sospende le rateizzazioni fino al 31 luglio 2025.
Alla scadenza della prima/ unica rata, le rateizzazioni in corso sono automaticamente revocate per i debiti riammissione‑ammessi. |
9 | Quali effetti ha la domanda sulle procedure di recupero? | Per i debiti rientranti: AdeR non avvierà nuove azioni esecutive o cautelari, né proseguirà quelle in corso (salvo aste con esito positivo); eventuali ipoteche e fermi restano ma non si è considerati inadempienti ai fini DURC/rimborsi PA. |
Riassumendo
- Platea limitata: rientrano solo i contribuenti decaduti sui debiti già inseriti in Rottamazione-quater (rate scadute entro 31-12-2024).
- Istanza online scaduta il 30-04-2025; Riscontro AdeR inviato entro il 30-06-2025 con importi e scadenze.
- Piano flessibile: unica soluzione (31-07-2025) o fino a 10 rate spalmate fino al 30-11-2027, interessi 2 % annuo.
- Tolleranza stringente: oltre 5 giorni di ritardo su una rata fa decadere l’intero beneficio; quanto versato resta acconto.
- Stop alle azioni esecutive e nessuna inadempienza ai fini DURC/rimborsi PA fino al rispetto delle nuove scadenze.