Roma, 1 marzo 2017. La Commissione tributaria regionale di Roma ha accolto il ricorso presentato da una contribuente, assistita dall’Aduc, che si era vista recapitare un avviso di pagamento di imposte indirette relativamente alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa di abitazione”.
La storia e’ presto narrata.
Due coniugi, l’uno agente di polizia penitenziaria, l’altra insegnante, avevano acquistato una casa per abitazione principale dichiarando, nell’atto di acquisto, di godere del beneficio delle agevolazioni fiscali.
In virtu’ di tale disposizione, la coniuge, non ha trasferito la residenza nel luogo in cui e’ stato acquistato l’immobile, come le consentiva la norma, ma, per non averlo fatto, aveva ricevuto un avviso di accertamento per imposte indirette da parte dell’Ufficio delle Entrate.
Alla luce di quanto sopra, la coniuge aveva presentato una richiesta di mediazione all’Ufficio delle Entrate che non era stata accolta; ha impugna, quindi, l’atto presso la Camera tributaria provinciale che l’ha respinta; non scoraggiata, presenta appello alla Camera tributaria regionale che accoglie la richiesta.
Secondo i giudici di appello la residenza, nel caso di coniugi in regime di comunione dei beni e con obbligo di coabitazione, e’ da intendersi riferita alla “famiglia” e non al singolo componente della stessa, pertanto, nel caso esaminato, la coniuge poteva non risiedere nella “prima casa”, che aveva le agevolazioni fiscali, ma in quella del marito.
La sentenza dei giudici di appello (n.9236/2016) evidenzia non soltanto il completo rovesciamento del giudicato rispetto al primo grado, ma si allinea alle diverse sentenze emesse dai giudici della Corte di Cassazione in merito al concetto di “residenza della famiglia”.
Rocco Martino Maugeri
Delegato Aduc di Roma
Consulente fiscale e tributario
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
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