La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29299 del 5 novembre 2025, ha chiarito un punto delicato sul recupero IVA. Il tema riguarda le fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, cioè prestazioni o cessioni mai avvenute.
Secondo i giudici, il fisco può chiedere al soggetto che emette la fattura il pagamento dell’Iva indicata nel documento contabile. La decisione conferma anche un altro passaggio importante, legato alla ripartizione del vantaggio fiscale tra le parti coinvolte. In pratica, è considerata valida la presunzione secondo cui il beneficio ottenuto con l’illecito viene diviso in modo equo tra cedente e cessionario. Questa presunzione può essere superata, ma serve una prova contraria fornita dal contribuente interessato.
La vicenda: quattro accertamenti per il recupero IVA
Il caso nasce da quattro avvisi di accertamento notificati a una società da una direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. Gli atti riguardavano più annualità, dal 2006 al 2009, e puntavano al recupero di Ires, Irap e Iva. Le contestazioni derivavano dall’emissione di fatture verso un’altra società per operazioni considerate inesistenti in modo oggettivo. Non si trattava, quindi, di semplici errori formali, ma di documenti collegati a operazioni mai realizzate.
L’Agenzia, oltre alle imposte, aveva anche attribuito alle due società il vantaggio fiscale prodotto dalla condotta contestata. Il criterio adottato era una ripartizione in pari misura tra emittente e destinataria delle fatture.
Il percorso nei giudizi tributari
La società destinataria degli avvisi aveva presentato ricorso. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo in parte. L’Agenzia delle entrate aveva proposto appello contro la decisione di primo grado.
La società, a sua volta, aveva depositato un appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto quello incidentale della società. A quel punto era stato presentato ricorso per cassazione, basato su tre motivi.
Il nodo del recupero IVA e la contestazione sulla “doppia imposizione”
Tra i motivi, il secondo era centrale per il tema del recupero IVA. La società richiamava l’articolo 21, comma 7, del Dpr 633/1972 e invocava anche il divieto di doppia imposizione. La tesi si fondava su un meccanismo noto nelle frodi da fatturazione.
Da un lato, la norma prevede che l’Iva indicata in fattura sia dovuta dall’emittente anche se l’operazione non esiste. Dall’altro lato, nei casi di fatture inesistenti, l’imposta viene recuperata anche sul cessionario attraverso il diniego della detrazione. Secondo la ricorrente, questo schema avrebbe prodotto una duplicazione del prelievo.
In altre parole, l’Iva sarebbe stata richiesta al cedente e, nello stesso tempo, “tolta” al cessionario tramite la perdita del diritto di detrarre. Da qui il richiamo agli articoli 67 del Dpr 600/1973 e 163 del Dpr 917/1986, indicati come base del divieto.
La risposta della Cassazione: nessuna doppia imposizione tra soggetti diversi
La Cassazione ha respinto questa censura. I giudici hanno ricordato un orientamento costante sul rimborso dell’Iva indicata in fattura, quando l’operazione è oggettivamente inesistente. Il cedente può chiedere il rimborso solo se viene eliminato il rischio di perdite per l’Erario.
Questo rischio si considera rimosso quando il destinatario della fattura ha versato allo Stato l’intero importo indebitamente detratto, con sanzioni.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto legittima la richiesta dell’Amministrazione verso l’emittente. La ragione è semplice: non risultava provato che il cessionario avesse versato l’imposta recuperata, con le relative conseguenze. La Corte ha poi aggiunto un chiarimento sul divieto di doppia imposizione. Quel principio, secondo i giudici, riguarda la tassazione duplicata sullo stesso soggetto, non su soggetti differenti.
La ripartizione del vantaggio fiscale: presunzioni e onere della prova
Il terzo motivo di ricorso riguardava la ripartizione del vantaggio fiscale tra le due società. La società contestava l’uso di una divisione “a metà”, ritenendola priva di riscontri esterni o di fatti notori. Anche questa doglianza è stata rigettata.
La Cassazione ha ribadito che l’accertamento tributario può basarsi su presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti. In questo schema, il giudice di merito deve valutare gli indizi uno per uno e nel loro insieme. In motivazione, deve emergere il percorso logico seguito per arrivare alla decisione. I giudici hanno spiegato che si tratta di un criterio probabilistico, presente anche in altri settori del diritto. Sono state richiamate, ad esempio, presunzioni di uguaglianza delle quote nella comunione legale tra coniugi e nella responsabilità dei soci di società di persone.
Recupero IVA: presunzione “ragionevole” e prova a carico del contribuente.
La conclusione della Corte è stata formulata come principio di diritto. In presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, è ritenuta ragionevole la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario. Di conseguenza, l’onere di dimostrare una diversa distribuzione del beneficio ricade sul contribuente che contesta la presunzione.
Nel quadro complessivo, l’ordinanza rafforza due messaggi: recupero IVA possibile sull’emittente e presunzioni utilizzabili, se solide, per quantificare il vantaggio. Il risultato è un indirizzo che rende più difficile sostenere difese basate solo su affermazioni astratte. Quando entrano in gioco fatture inesistenti, le prove e i riscontri concreti restano il punto decisivo dell’intera controversia.
Riassumendo il recupero IVA su fatture false
- Cassazione 29299/2025 conferma il recupero IVA sulle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
- Accertamenti su anni 2006-2009: recupero Ires, Irap e Iva a carico della società.
- La società perde in Ctr e ricorre in Cassazione con tre motivi.
- Esclusa la doppia imposizione: il divieto vale solo per lo stesso soggetto.
- Rimborso Iva al cedente solo se il cessionario versa quanto detratto, con sanzioni.
- Presunzione di equa ripartizione del vantaggio tra cedente e cessionario, salvo prova contraria.