Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un aggiornamento importante sulle norme che riguardano i pignoramenti delle prestazioni non pensionistiche, cioè il prelievo forzato su prestazioni previdenziali e indennità di sostegno al reddito.
Il documento si è concentrato, quindi, sulle misure che non rientrano nel campo delle pensioni tradizionali, come la disoccupazione, la cassa integrazione e altre forme di aiuto economico destinate ai lavoratori.
L’obiettivo è quello di chiarire quali somme possano essere effettivamente sottoposte a pignoramento, entro quali limiti e in quali condizioni, garantendo un equilibrio tra la tutela del debitore e i diritti dei creditori.
Prestazioni totalmente protette dal pignoramento
La circolare individua alcune prestazioni assistenziali considerate essenziali per la vita quotidiana, che godono di una protezione assoluta.
Rientrano in questa categoria:
- indennità di maternità (da non confondere con l’assegno di maternità),
- indennità di malattia,
- sussidi per spese funerarie.
Queste somme non possono essere aggredite dai creditori. L’unica eccezione è rappresentata dal recupero di debiti nei confronti dello stesso INPS, ma sempre con un limite massimo pari a un quinto dell’importo erogato. In questo modo viene salvaguardata la funzione sociale e primaria di tali prestazioni.
Trattamenti parzialmente pignorabili
Diversa è la disciplina per le prestazioni che hanno natura sostitutiva della retribuzione. Si tratta, ad esempio, di:
- NASpI (nuova assicurazione sociale per l’impiego),
- cassa integrazione,
- indennità di mobilità.
Questi strumenti hanno la funzione di rimpiazzare, almeno in parte, lo stipendio mancante. Proprio per questo motivo, la legge consente un margine di pignoramento, sempre entro limiti precisi:
- fino a un quinto per i crediti ordinari,
- in misura decisa dal giudice per i crediti alimentari (come mantenimento di figli o ex coniuge).
Il principio è, quindi, quello di garantire al lavoratore una parte minima di sostegno, senza però escludere i creditori dal loro diritto di soddisfarsi.
Anticipazione NASpI: completamente pignorabile
Un caso particolare riguarda l’anticipazione NASpI, cioè la possibilità di ricevere in un’unica soluzione l’importo che spetterebbe mensilmente come indennità di disoccupazione, allo scopo di avviare un’attività autonoma.
La circolare chiarisce che, in questo caso, la somma perde la sua natura di ammortizzatore sociale e diventa a tutti gli effetti un incentivo all’imprenditorialità. Proprio per questo motivo, l’anticipazione NASpI risulta interamente suscettibile di pignoramenti, senza limiti percentuali.
Pignoramenti da parte dell’agente della riscossione
Quando i debiti riguardano il fisco o altri tributi affidati all’agente della riscossione, i limiti diventano più stringenti. La normativa stabilisce infatti percentuali diverse in base all’importo complessivo della prestazione:
- un decimo per somme fino a 2.500 euro,
- un settimo per importi fino a 5.000 euro,
- un quinto oltre questa soglia.
In questo modo si applica una progressività che tiene conto sia dell’entità della prestazione sia dell’interesse pubblico a recuperare le somme dovute.
Regole in caso di più pignoramenti contemporanei
La circolare n. 130 del 2025 sui pignoramenti sulle prestazioni INPS chiarisce anche una regola di coordinamento utile nei casi in cui sullo stesso beneficiario si concentrino più richieste di pignoramento.
Viene, infatti, stabilito che, in presenza di creditori differenti e di motivi diversi (per esempio debiti fiscali e crediti alimentari), la quota complessiva sottoponibile a pignoramento non può superare la metà della prestazione.
Questa soglia massima ha lo scopo di evitare che il lavoratore o il beneficiario resti privo di mezzi di sostentamento.
Pignoramenti prestazioni INPS: un equilibrio tra tutela e obblighi
Il nuovo documento dell’INPS non fa altro che ribadire un principio cardine del diritto: il pignoramento deve essere uno strumento efficace per garantire i creditori, ma non può annullare del tutto le esigenze primarie di chi percepisce prestazioni sociali o sostegni al reddito.
Le distinzioni introdotte dalla circolare si muovono proprio in questa direzione:
- protezione totale per le prestazioni vitali,
- tutela parziale per quelle che sostituiscono lo stipendio,
- maggiore apertura al pignoramento quando si tratta di incentivi o somme di diversa natura.
Riassumendo
- La circolare INPS 130/2025 chiarisce le regole sui pignoramenti delle prestazioni non pensionistiche.
- Prestazioni vitali come maternità e malattia sono totalmente escluse dal pignoramento.
- NASpI, cassa integrazione e mobilità sono pignorabili parzialmente entro limiti di legge.
- L’anticipazione NASpI è interamente pignorabile perché considerata incentivo all’imprenditorialità.
- Per debiti fiscali valgono limiti più severi: da un decimo a un quinto.
- In caso di più pignoramenti, non oltre metà della prestazione complessiva.