La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), da qualche mese si è arricchita di un nuovo adempimento da farsi dopo la presentazione della domanda. Parliamo dell’obbligo di iscrizione alla piattaforma SIISL.
L’indennità di disoccupazione NASPI spetta, ricordiamo, a chi perde involontariamente il lavoro. E’ pagata dall’INPS dietro richiesta dell’interessato. A questi è richiesto l’aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione. Anche i periodi di maternità obbligatoria, malattia dei figli fino agli 8 anni di età e lavoro all’estero sono inclusi nel computo dei contributi.
Una novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e riguarda situazioni in cui il lavoratore abbia lasciato l’impiego venga assunto da un secondo datore di lavoro per poi essere licenziato.
In tali casi, se tra l’assunzione e il licenziamento non sono maturate almeno 13 settimane di contribuzione presso il secondo datore, il lavoratore non potrà accedere alla NASPI.
Entro quando fare domanda NASPI
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In alcune circostanze particolari, come in caso di maternità o malattia indennizzate, il termine di 68 giorni inizia a decorrere dal termine di tali periodi. In particolare regola vuole che l’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.
Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Nuovo obbligo: iscrizione alla piattaforma SIISL
Dal 18 dicembre 2024, la piattaforma SIISL, sviluppata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’INPS, ha aperto le porte ai cittadini beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Qui si caricare il proprio curriculum vitae e si naviga tra numerose offerte di lavoro e percorsi formativi messi a disposizione. Allo stesso tempo, le imprese possono pubblicare le proprie richieste di personale, ampliando così le possibilità di incontrare i candidati più idonei alle proprie esigenze.
Dal 24 novembre 2024 è introdotto l’obbligo per chi domanda la NASPI di iscriversi alla piattaforma. In realtà l’iscrizione è d’ufficio da parte dell’INPS ma il cittadino deve completarla indicando il curriculum e le altre informazioni necessarie. Ciò deve essere fatto entro 15 giorni dalla data di decorrenza della prestazione.
Stessa cosa dicasi anche per i richiedenti la DIS-COLL, ossia l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.
Malfunzionamento SIISL: l’INPS rassicura tutti
Il 22 luglio 2025, l’INPS ha diffuso un comunicato per chiarire alcune criticità emerse nell’utilizzo della piattaforma SIISL, dedicata alla gestione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
In particolare, l’ente ha evidenziato che eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione del Curriculum Vitae e del Patto di Attivazione Digitale non compromettono l’erogazione dei sussidi, a patto che i requisiti normativi previsti siano comunque rispettati. Qualora si verifichino disguidi nella trasmissione del Patto di Attivazione, è fondamentale assicurarsi della correttezza del Patto di Servizio Personalizzato rivolgendosi al Centro per l’Impiego di riferimento.
In alcune circostanze, anche se il Patto risulta formalmente valido, può essere necessario aggiornare la documentazione con l’inserimento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). L’INPS ha anche precisato che l’inosservanza di tali adempimenti formali non comporta né sanzioni né interruzioni delle prestazioni economiche. Le quali sono revocate solo in caso di assenza ingiustificata agli interventi di politica attiva organizzati dai Centri per l’Impiego.
In ogni caso, per ricevere assistenza o chiarimenti, resta sempre possibile rivolgersi al proprio CPI. La piattaforma SIISL continua dunque a rappresentare un punto nevralgico nella gestione digitale delle misure di sostegno al reddito.
Riassumendo
- La NASpI spetta a chi perde il lavoro involontariamente e ha 13 settimane contributive.
- Nuove regole escludono NASpI se il secondo impiego ha meno di 13 settimane.
- La decorrenza NASpI varia secondo la tempestività della domanda e il motivo della cessazione.
- SIISL consente caricamento del CV e accesso a offerte lavorative e percorsi formativi.
- Errori su SIISL non bloccano NASpI, se rispettati i requisiti e aggiornato il Patto.