Pensione lavoratori delle miniere, cave e torbiere, tutte le agevolazioni previste dall’INPS

Pensione lavoratori miniere, cave e torbiere, a quali agevolazioni possono accedere, e quali sono le finestre mobili per uscire prima dal lavoro...
7 anni fa
3 minuti di lettura
pensione anticipata minatori

Buonasera sign.ra, le scrivo in quanto non so più a chi rivolgermi. Sono un ex minatore, (cioè un esodato). Ho maturato 30 di contributi, e 15anni di sottosuolo, ma mi hanno detto che in pensione non posso andare, perché dovrei fare un anno di finestra mobile più 7mesi di aspettativa di vita, come mai? I miei colleghi anni indietro sono andati in pensione con 30di contributi e 15anni di sottosuolo senza limite di età le voglio precisare che io ho 50anni. Grazie in anticipo per la risposta

La normativa prevede delle particolari agevolazioni per questa categoria di lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

In quest’articolo esamineremo tutte le possibili forme pensionistiche per questa categoria di lavoratori.

Pensione minatore, cave e torbiere

La Gestione speciale di questa tipologia di lavoratori è un istituto obbligatorio integrativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di anzianità, vecchiaia e ai superstiti. Gli iscritti sono i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione in sotterraneo, anche se parziale.

Ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, spettano le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità;
  • pensione ai superstiti.

La liquidazione delle prestazioni pensionistiche è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafici/contributivi richiesti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’AGO contestualmente a quelli previsti dalla Gestione integrativa.

Pensione di vecchiaia anticipata

Gli iscritti alla Gestione hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione che:

  • siano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’ assicurazione generale obbligatoria;
  • abbiano compiuto il 55° anno di età;
  • siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di sottosuolo;
    siano cessati definitivamente dal lavoro;
  • non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.

A seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

503, che ha disposto una graduale elevazione dei requisiti di età e di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può essere liquidata quando il lavoratore ha compiuto il 55° anno di età e ha maturato l’anzianità contributiva prevista (dal 1° gennaio 2001 sono necessari 20 anni di contribuzione).

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 60 anni di età, si procede d’ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell’AGO.

La pensione è calcolata in base all’anzianità contributiva maturata nell’AGO, maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione “complessiva” o pensione “speciale” si compone di due quote: la pensione anticipata dell’AGO, calcolata su tutta la contribuzione versata al FPLD, e la pensione integrativa, calcolata in base alle retribuzioni utilizzate per il calcolo dell’anticipata all’anzianità contributiva maturata tra la decorrenza della pensione anticipata e il compimento dei 60 anni.

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di vecchiaia spetta trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. Coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 conseguono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Pensione di anzianità

Gli iscritti possono chiedere la pensione di anzianità a carico della Gestione stessa a condizioni agevolate. La pensione di anzianità spetta ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere che hanno raggiunto i seguenti requisiti a qualsiasi età:

  • 30 anni di contribuzione, compresi volontari e figurativi;
  • almeno 15 anni di lavoro in sotterraneo anche con discontinuità;
  • non alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.

I minatori possono perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con la maggiorazione di anzianità per un massimo di cinque anni. 

Per i lavoratori impegnati in attività di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività sia cessata entro il 31 dicembre 2000 a causa di definitiva chiusura delle stesse e non abbiano perfezionato il requisito minimo per l’accesso alla pensione nella gestione speciale dei minatori, il numero dei contributi obbligatori è moltiplicato per un coefficiente a seconda della durata dell’ attività lavorativa.

I coefficienti di maggiorazione si applicano unicamente ai periodi di attività di sottosuolo e sono utilizzabili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione a carico della gestione speciale o alla pensione a carico dell’AGO, se non sono perfezionati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico della gestione minatori. Di seguito si indicano i coefficienti:

  • attività per meno di cinque anni, aumento del 20% (coefficiente 1,2);
  • attività per meno di dieci anni, aumento del 22,5% (coefficiente 1,225);
  • attività per più di dieci anni, aumento del 25% (coefficiente 1,25).

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di anzianità spetta trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. Ai lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 non si applicano le restrizioni della finestra introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ma continuano a trovare applicazione le precedenti finestre fissate per i lavoratori con almeno 57 anni di età.

Fanno eccezione i lavoratori in mobilità, che possono accedere dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 122/2010.

Pensione ai superstiti

In caso di morte del pensionato ai superstiti spetta la reversibilità della quota di pensione AGO e della quota di pensione integrativa.

In caso di decesso dell’assicurato ai superstiti compete solo la pensione o l’indennità di morte o l’indennità una tantum.

Conclusione

La norma è cambiata dal 2011, purtroppo è come gli ha detto il patronato, la normativa prevede la finestra mobile di 12 mesi e il  requisto

per l’adeguamento all’aspettativa di vita di 7 mesi.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti”

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