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Oggi: 16 Dic, 2025

Obblighi IVA nel Terzo Settore: 10 anni di respiro con la nuova proroga (decreto in Gazzetta Ufficiale)

Il nuovo rinvio decennale sugli obblighi IVA concede agli enti del Terzo Settore più tempo per prepararsi al cambiamento fiscale
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iva terzo settore
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Il percorso di riforma fiscale che coinvolge gli enti del Terzo Settore (ETS) continua a essere caratterizzato da rinvii e aggiustamenti normativi. Dopo le prime modifiche introdotte negli ultimi tempi, arriva ora un intervento che cambia in modo significativo le tempistiche di applicazione delle nuove regole IVA per queste realtà associative.

Il cosiddetto Milleproroghe 2025 aveva già previsto uno slittamento di dodici mesi degli obblighi legati all’imposta sul valore aggiunto per gli ETS. Successivamente, il decreto legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2025, ha introdotto una proroga molto più ampia. Non si tratta più di un semplice rinvio annuale, ma di un differimento che si estende per un intero decennio.

IVA terzo settore: il rinvio fino al 2036

In origine, le nuove disposizioni fiscali avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2025. Il passaggio parlamentare del Milleproroghe 2025 aveva però spostato la data di avvio degli obblighi IVA ETS al 1° gennaio 2026. Con l’ultimo intervento normativo, l’orizzonte temporale cambia ancora, fissando l’effettiva applicazione al 1° gennaio 2036. Questo significa che, per i prossimi dieci anni, gli enti interessati continueranno a operare secondo il sistema attuale.

La scelta del legislatore risponde a una precisa esigenza di gradualità. Il rinvio offre un lungo periodo di adattamento durante il quale associazioni e organizzazioni del Terzo Settore possono riorganizzare la propria struttura amministrativa e contabile. L’obiettivo è evitare un impatto troppo brusco su realtà che, spesso, si basano su volontariato e risorse limitate.

Alla base della riforma resta però un disegno chiaro. Da un lato si punta a rendere il trattamento fiscale degli enti non profit più vicino a quello delle attività imprenditoriali quando vengono svolte operazioni di natura commerciale.

Dall’altro lato si intende rafforzare la trasparenza, soprattutto per quelle attività che producono entrate, anche se rivolte esclusivamente agli associati. In questo contesto, la frase chiave “….” diventa il simbolo di un cambiamento profondo nel modo di gestire gli aspetti fiscali del mondo associativo.

Cosa prevede la normativa

Il nodo centrale riguarda l’estensione degli obblighi IVA. La nuova disciplina prevede l’apertura della partita IVA per quegli enti che, accanto alle finalità istituzionali, realizzano operazioni con caratteristiche commerciali. In passato, molte prestazioni rivolte ai soli soci erano considerate estranee al campo dell’imposta. Con le nuove regole, invece, anche queste attività vengono valutate sotto il profilo fiscale.

Un esempio tipico è rappresentato dalla somministrazione di cibi e bevande all’interno di circoli riservati ai membri. Pur svolgendosi in un contesto associativo, tali servizi assumono rilevanza economica e dovranno essere gestiti secondo le norme IVA. Restano, comunque, applicabili i regimi di esenzione o di non imponibilità previsti dalla legge, ma il principio generale cambia: ogni operazione con natura commerciale viene trattata come fonte di ricavo.

IVA terzo settore: chi deve cambiare dal 2036

Questo nuovo scenario impone un’evoluzione nel modo di amministrare gli enti. Dal 2036 molte associazioni dovranno abbandonare sistemi contabili semplificati per adottare procedure più strutturate, simili a quelle delle imprese.

Aumenterà l’attenzione sulla registrazione dei movimenti finanziari e sulla separazione tra attività istituzionali e attività economiche.

La riforma coinvolge un’ampia platea di soggetti. Rientrano tra i principali interessati le associazioni di promozione sociale, gli enti del Terzo Settore con forma associativa riconosciuta, le associazioni disciplinate dall’articolo 148 del TUIR e anche le associazioni sportive dilettantistiche, qualora svolgano cessioni di beni o servizi ai propri iscritti.

L’intento finale è superare le zone grigie che in passato hanno consentito di nascondere vere e proprie attività commerciali dietro la veste associativa. Bar, punti ristoro e servizi simili dovranno essere gestiti con maggiore chiarezza. Tuttavia, prima che tutto questo diventi operativo, restano ancora dieci anni di tempo per prepararsi a un cambiamento che segnerà una nuova fase per il Terzo Settore italiano.

Riassumendo

  • Nuova proroga rinvia gli obblighi IVA per gli ETS fino al 1° gennaio 2036.
  • Il rinvio decennale offre più tempo per adeguare strutture amministrative e contabili.
  • La riforma mira ad allineare fiscalmente gli ETS alle attività con natura commerciale.
  • Anche i servizi ai soli soci diventano rilevanti ai fini IVA.
  • Dal 2036 servirà una gestione contabile più complessa e trasparente.
  • Coinvolte APS, ASD, associazioni ex articolo 148 TUIR ed enti associativi del Terzo Settore.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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