La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18715 depositata il 9 luglio 2025, ha ribadito che la richiesta di rimborso contenuta in una dichiarazione dei redditi presentata con oltre 90 giorni di ritardo è comunque valida, purché l’opzione per il rimborso sia stata espressamente manifestata dal contribuente.
Il ritardo ultratardivo incide sul profilo sanzionatorio ma non sul diritto sostanziale, che resta integro quando è stata formulata una chiara istanza di rimborso.
La dichiarazione omessa
Prima di entrate nello specifico dell’intervento della Corte di Cassazione è bene riprendere il concetto di dichiarazione omessa e di dichiarazione tardiva.
Non è omessa ma “tardiva” la dichiarazione redditi non presentata nei termini ordinari ma entro i 90 giorni successivi.
In tal caso, il contribuente, può ravvedersi versando una sanzione pari a 1/10 del minimo previsto per l’omissione dichiarativa. Il codice tributo per detto versamento è 8911.
È omessa, invece, la dichiarazione redditi non presentata nei termini ordinari e nemmeno entro i 90 giorni successivi. In tal caso il contribuente non potrà più rimediare spontaneamente alla violazione ma dovrà solo aspettare che l’Agenzia Entrate irroghi la sanzione piena prevista dall’art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 471/1997.
Nei fatti può presentare la dichiarazione ma senza ricorrere al ravvedimento operoso.
Ill D. Lgs. n. 87/2024 è intervenuto con delle modifiche anche sulle sanzioni applicabili in caso di omessa dichiarazione. Quindi, interviene, proprio sul menzionato art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 471/1997.
Con decorrenza 1° settembre 2024, la sanzione per omessa dichiarazione redditi è dunque cambiata.
Le sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi
In base alla nuova formulazione, la sanzione applicabile per omessa dichiarazione redditi è:
- 120% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro;
- da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con possibilità di raddoppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- 75% delle imposte dovute se la dichiarazione è presentata oltre 90 giorni ed entro il termine “di prescrizione” ex art.
43, Dpr 600/73, prima di un’attività di accertamento di cui il contribuente abbia formale conoscenza. Si applica la sanzione da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con raddoppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Cò che non è cambiata è la sanzione per la dichiarazione redditi tardiva che resta 1/10 del minimo. Essendo, quindi, il minimo previsto ancora pari a 250 euro, la sanzione da pagare con codice tributo 8911 rimane 25 euro.
La dichiarazione omessa salva il diritto al rimborso. Ordinanza Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18715 del 9 luglio 2025, ha affermato che la dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine di 90 giorni – quindi formalmente “omessa” solo ai fini sanzionatori – può comunque valere per ottenere un rimborso d’imposta, purché il contribuente abbia espresso in modo esplicito l’opzione per il rimborso nel quadro dedicato (RX o VX).
L’omissione, quindi, non incide sul diritto sostanziale al rimborso quando la richiesta sia stata chiaramente formulata.
La Corte conferma così un orientamento consolidato (sentenze 1503/2020 e 37228/2022) e precisa che l’Agenzia delle Entrate non può respingere l’istanza per il solo ritardo ultratardivo, ma deve verificare nel merito la spettanza del credito.
Dal punto di vista operativo, la decisione impone agli uffici fiscali un atteggiamento più rigoroso nell’esame delle richieste di rimborso presenti in dichiarazioni omesse: non potranno più limitarsi a eccepire l’omissione, ma dovranno entrare nel merito del credito, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso.
Per i contribuenti, la pronuncia conferma l’opportunità di esplicitare sempre l’opzione per il rimborso anche quando, per varie ragioni, la dichiarazione venga trasmessa oltre i termini, sapendo che il loro diritto rimarrà in ogni caso tutelato.
Riassumendo
- Omissione solo sanzionatoria – La dichiarazione presentata oltre 90 giorni è considerata «omessa» esclusivamente ai fini delle sanzioni, non per la validità sostanziale dei dati dichiarati.
- Rimborso preservato – Se nel quadro RX o VX è barrata l’opzione di rimborso, il diritto resta integro e l’Amministrazione finanziaria deve esaminarlo, anche in presenza di omissione formale.
- Nuovo regime sanzionatorio – Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha rimodulato le sanzioni per omessa dichiarazione (120 % delle imposte dovute, minimo 250 €; 75 % se presentata prima dell’accertamento), mentre la sanzione per tardività resta 25 € (1/10 del minimo).
- Obblighi dell’Agenzia – Gli uffici non possono rigettare automaticamente l’istanza per semplice ritardo; devono valutare nel merito la spettanza del credito e concludere con provvedimento espresso.
- Coerenza giurisprudenziale – L’ordinanza si inserisce nel solco di precedenti conformi (Cass. 1503/2020; Cass. 37228/2022), rafforzando l’indirizzo che privilegia la sostanza sul formalismo e tutela l’affidamento del contribuente