Indagine penale: cosa si può pubblicare e cosa no per non incorrere nel reato di diffamazione?

Quando è in corso un procedimento penale cosa può essere pubblicato senza incorrere nel delitto di diffamazione?
8 anni fa
1 minuto di lettura
Diffamazione a mezzo stampa

Per quel che riguarda un’indagine penale cosa può pubblicare e cosa invece non può scrivere il giornalista e l’autore di un sito internet?

Se un giornale, o un sito internet, si limita a pubblicare gli atti di un procedimento penale a carico di una persona, anche se le accuse nei confronti dell’indagato dovessero risultare infondate non risponde di delitto di diffamazione. É lecito, quindi pubblicare le accuse di un’indagine penale a patto che ci si limiti a riportare soltanto le informazioni tratte dagli atti giudiziari senza, eventualmente, scrivere, pronostici sull’esito del processo o aggiungervi critiche personali.

Il reato di diffamazione, in caso di procedimento penali, quindi, si evita soltanto non dando per certe le accuse che devono essere confermate dalla sentenza.

Si ricorda, inoltre, che il diritto di cronaca non deve andare a cozzare contro il diritto all’oblio che spetta anche agli indagati: poniamo in caso che si accenda un vero tamtam mediatico su un provvedimento penale a carico di un soggetto che poi si dimostra innocente.  Il soggetto ha diritto all’oblio e le notizia pubblicate su internet non glielo permettono poichè restano online per sempre. La riabilitazione del soggetto in questione, quindi, risulta molto più difficile a causa della presenza della vicenda in rete: il suo nome rimarrà sui motori di ricerca e sarà sempre collegato a quel determinato procedimento penale. Ecco perchè è importante per la stampa online permettere il diritto all’oblio. L’indagato, ovvimente, non può opporsi alla pubblicazione della notizia dell’indagine: si tratta di un fatto appurato ed esistente e per il diritto di cronaca va pubblicato. Ma ci si deve, come detto poc’anzi, attenere alle notizie riportate sul procedimento penale senza sfociare nella travisazione dei fatti  o nel ritenere certi fatti che sono ancora in attesa di un accertamento.

Si ricorda che l’indagato, fino a che non sopraggiunge una sentenza, è da ritenersi innocente.

In caso di archiviazione delle indagine o in caso di assoluzione, però, l’indagato può chiedere al giornale online la rettifica della notizia pubblicata attraverso l’aggiornamento dei fatti. Decorso qualche tempo, inoltre, dal fatto, quando non è più di pubblico interesse, matura il diritto all’oblio del soggetto: nel caso della carta stampata, quindi, non si deve rinvangare il passato con nuove pubblicazioni, nel caso di notizie online le notizie riguardanti in caso in questione vanno cancellate dai motori di ricerca su richiesta del soggetto stesso che si appella al proprio diritto all’oblio.

Articolo precedente

10 lavori che saranno inventati entro il 2030: voi li fareste?

Articolo seguente

Tasse sui single: in Italia quanto costa non avere una famiglia?