Imprese di trasporto scolastico: senza Iva i contributi covid-19 ricevuti a titolo di ristoro

Alle imprese di trasporto non è richiesta alcuna controprestazione, il contributo è legato all'emergenza covid-19
4 anni fa
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I contributi ricevuti a titolo di ristoro da parte delle imprese di trasporto scolastico sono esenti Iva. Tali importi, infatti, si possono qualificare come somme versate a fondo perduto per sostenere le aziende che hanno subito perdite di fatturato.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 95 dell’8 febbraio 2021.

I contributi covid-19 previsti per le imprese di trasporto nel decreto Rilancio

L’art. 229 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, in considerazione dell’emergenza covid-19 che ha comportato un’interruzione o comunque una riduzione dei sevizi di trasporto scolastico prestato dalle imprese di trasporto, ha previsto specifici ristori in favore delle stesse imprese con contratti in essere con gli enti locali.

Considerate i vari provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni livello di istruzione.

Nello specifico, è stato istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza covid-19.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasposti del 4 dicembre 2020, sono state definite le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati.

Il contributo di cui al presente decreto e’ destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto
scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico
2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art..1 del decreto 4 dicembre).

Il trattamento Iva dei contributi covid-19 in favore dell imprese di trasporto scolastico

Detto ciò, con la risposta n° 95 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni sul corretto trattamento Iva da applicare a tali contributi covid-19.

 L’articolo 3, comma 1, del DPR 633/72, decreto Iva stabilisce, tra l’altro, che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, (…) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»

Si tratta di capire se i contributi qui in esame possono essere ricondotti all’ambito applicativo dell’art.3.

Le predette somme vengono erogate dal Ministero nei confronti dei comuni interessati, senza alcuna controprestazione da parte delle imprese di trasporto beneficiarie nei confronti dell’ente erogatore. Difatti, il contributo è erogato solo in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Detto ciò, nella circolare n°34/E 2013, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Dunque, affinché il contributo sia rilevante ai fini Iva,  vi deve essere un rapporto di scambio tra le parti. Dunque se il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene ceduto (cfr. risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005; n. 16/E del 27 gennaio 2006).

Al contrario,l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione (cfr. risoluzioni n. 54/E del 24 aprile 2001; n. 183/E del 11 giugno 2002 e n. 42/E del 16 marzo 2004).

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Sulla base di tale ricostruzione, l’Agenzia delle entrate ritiene che i suddetti contributi non scontano l’Iva in quanto rappresentano un indennizzo per il mancato completamento del servizio non dovuto ad alcun inadempimento contrattuale, ma unicamente a causa del Covid. Questo inquadramento vale anche se, per determinare il contributo spettante a ciascuna impresa, si utilizza, quale parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di … previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica”, che costituisce soltanto una modalità di calcolo.

 

L’erogazione dei contributi in argomento si configura come mera movimentazione di denaro e, quindi, è esclusa dall’ambito applicativo dell’Iva. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr n. 633/1972, ai fini dell’imposta non rilevano le “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

 

Inoltre, è lo stesso DM attuativo del 4 dicembre scorso a qualificare le suddette erogazioni quali contributo. Questa precisazione è importante in quanto la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge (Circolare n°34/E 2013).

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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