Durante il Videoforum di Italia Oggi, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla detrazione delle spese per il visto di conformità e per le asseverazioni richiesti ai fini della opzione di sconto in fattura e cessione del credito dei vari bonus edilizi quali bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario ecc. La detrazione è ammessa dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettante in relazione agli interventi agevolabili.

In tal modo, come già era previsto da tempo per il superbonus dalla relativa norma di riferimento, anche la spesa per il visto di conformità e per l’asseverazione sulla congruità delle spese può essere oggetto di detrazione.

Il chiarimento ha riguardato l’effettiva entrata in vigore della novità introdotta dalla Legge di bilancio.

La detrazione per il visto di conformità e l’asseverazione delle spese

Con il D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, il Governo ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante i bonus edilizi, con il D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”, alle seguenti casistiche:

  • utilizzo del superbonus 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Difatti, le regole già in essere per il superbonus vengono estese a tutti i bonus edilizi che possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura.

Inoltre, i professionisti devono asseverare la congruità delle spese per tutti i bonus casa. Per le detrazioni diverse dal superbonus, l’asseverazione riguarda la sola congruità delle spese. Non i requisiti tecnici dell’intervento

Le novità riguardano le comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito inviata tematicamente all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Con esclusione delle comunicazioni non ancora inviate a tale data, con fatture già emesse e “pagate” dal contribuente, per le quali sono stati definiti accordi di cessione (o emesse delle fatture con annotazione dello sconto), anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021.

In considerazione dell’obbligo generalizzato di visto di conformità e di asseverazione, la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022 ha previsto che, come già disposto per il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita‘. Stessa cosa dicasi per le spese relative ad attestazioni e asseverazioni. La detrazione è ammessa sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettante in relazione agli interventi agevolabili.

Detrazione anche per le spese sostenute prima della Legge di bilancio 2022. Istruzioni Agenzia delle entrate

In considerazione dell’intervento della Legge di bilancio, era lecito chiedersi se potessero essere oggetto di detrazione (o anche di cessione/sconto in fattura) le spese per visto e asseverazione sostenute prima dell’entrata in vigore della legge citata.

Ebbene, a tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ammette la detrazione anche per le spese sostenute prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio. Dunque, anche per le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021.

Pertanto alle norma in parola viene data efficacia retroattiva.