Esistono delle differenze tra lavoratori dipendenti pubblici e lavoratori dipendenti privati non solo nella certezza del posto di lavoro e nella retribuzione. Ci sono differenze anche sotto altri aspetti. Tra questi, ad esempio, nella domanda per il congedo straordinario per 104 e nelle visite fiscali per la malattia.

Andiamo con ordine.

Al lavoratore dipendente (statale o privato) che ha necessità di assistere, per un periodo abbastanza lungo, un proprio familiare disabile, è data possibilità di chiedere ed ottenere il c.d. congedo straordinario 104.

Si tratta della possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni (anche non consecutivi). Il periodo di congedo per 104 è regolarmente retribuito. Il lavoratore, infatti, percepirà un’indennità mensile. È altresì coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Gli esclusi dal congedo 104

Per specifica disposizione di legge non possono avere il congedo 104 alcune categorie di lavoratori, ossia:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
  • lavoratori a domicilio
  • lavoratori agricoli giornalieri
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori parasubordinati
  • lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

La domanda per il congedo 104, le differenze

Come detto, il congedo per 104 spetta sia a lavoratori statali che a quelli del settore privato. L’importante è che si tratta di lavoratori dipendenti (anche part-time).

Per goderne è necessario presentare domanda. Ed è qui che c’è una sostanziale differenza. Mentre, infatti, il lavoratore dipendente settore privato deve fare domanda all’INPS del congedo 104, il lavoratore statale deve fare domanda direttamente all’amministrazione da cui dipende.

In ogni caso, è previsto un ordine di priorità nella richiesta del congedo 104. In particolare, il congedo spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza e l’altra differenza nelle visite fiscali

Come si può notare, ai fini del congedo 104, deve esserci il requisito della convivenza.

Cioè il lavoratore deve convivere con il familiare da assistere.

Tale convivenza deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo 104 richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.

Altra importante differenza tra lavoratori dipendenti statali e quelli dipendenti del settore privato è nelle visite fiscali per malattia, ed in particolare nelle c.d. fasce di reperibilità.

Mentre, il lavoratore dipendete settore privato deve essere reperibile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, i lavoratori settore pubblico dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.