Al cliente trovato sprovvisto di scontrino fiscale dopo aver effettuato un acquisto in un negozio, la Guardia di Finanza non può elevare alcuna sanzione.

A partire dal 2003, infatti, la norma che puniva il cliente sprovvisto di scontrino è stata abrogata poichè non è punibile il cliente in caso di evasione fiscale da parte del negoziante.

La Guardia di Finanza, in ogni caso, può fermare un cliente che esce da un negozio in cui ha fatto acquisti e interrogarlo sulla vendita, ma potrà procedere soltanto all’accertamento della violazione da parte del negoziante.

Non essendo più in vigore la norma che puniva il cliente sprovvisto di scontrino fiscale, quindi, il cliente non rischia nulla se ne è trovato sprovvisto e a chiarirlo è una circolare della stessa Guardia di Finanza con la quale ha diramato le istruzioni operative per i controlli su strada sul corretto rilascio degli scontrini fiscale da parte dei commercianti. I clienti, quindi, in ogni caso non potranno essere multati.

Fino al 2003, grazie ad una norma varata nel 1997, era previsto che il cliente trovato nel negozio dove aveva acquistato o nelle sue vicinanze senza lo scontrino fiscale (o con scontrino fiscale di importo inferiore rispetto alla spesa effettuata) poteva essere multato con una sanzione da 100mila a 2milioni di lire. Una ammenda pari a quella del negoziante. Nel 2003, però, questa norma è stata abrogata poichè l’evasione fiscale non è commessa da chi compra ma da chi vende. Anche se il cliente ha il diritto di chiedere al negoziante lo scontrino fiscale e in caso di mancato rilascio può segnalare la cosa alle autorità, non è tenuto a conservarlo e può anche lasciarlo sul bancone del negozio senza rischiare alcuna multa o sanzione.

Leggi anche Scontrino fiscale, mancata emissione per un esercizio su tre