Le società di capitali (parliamo quindi di società a responsabilità limitata, società per azioni ed in genere tutte le società nelle quali il capitale ha importanza preminente rispetto all’ uomo) non hanno solo un sistema per determinare il reddito ma possono scegliere tra diversi regimi, ognuno dei quali presenta particolari vantaggi. La modalità ordinaria è quella che prevede la redazione di un bilancio ( molte volte se ne redigono due, uno ai fini fiscali ed uno ai fini civilistici), nel quale sono inseriti i vari ricavi ed i vari costi.

Naturalmente il diritto tributario indica quali siano le regole ed i criteri dell’ iscrizione in bilancio e come redigere sia lo stato patrimoniale, il quale indica la situazione globale dell’ impresa mettendo in relazione attività e passività, ed il conto economico, dal quale è possibile evincere il risultato in termini di reddito o perdita relativo ad un ben precisato periodo ( in genere un anno).  I regimi alternativi a questo sono:

  • La tassazione per trasparenza, nella quale il reddito viene attribuito in automatico ai soci;
  • La tassazione di gruppo, con il quale il reddito è imputato all’ intero gruppo avendo come base imponibile il reddito globale del gruppo ( cd reddito consolidante).

Tassazione per trasparenza

Attraverso questo particolare regime il reddito determinato dalla società non è tassato direttamente, ma viene attribuito, per la percentuale spettante, ad ogni partecipante indipendentemente dalla percezione, e tassato di conseguenza. Con tale sistema si ha il vantaggio di eliminare la doppia imposizione che in genere riguarda i soci che percepiscono dividendi ( infatti il reddito d’ impresa viene dapprima tassato in capo alla società e successivamente subisce la tassazione in capo alla persona fisica che ha percepito il dividendo). Attualmente sono in vigore due tipi diversi di tassazione per trasparenza, uno riguarda le società di capitali partecipate da altre società di capitali ed uno per srl e cooperative partecipate da sole persone fisiche.

Tassazione per trasparenza società di capitali – Per attuare tale particolare regime occorre che vengano rispettate alcune condizioni che dovranno sussistere per tutta la durata di applicazione del regime. Tra i requisiti occorre che la società di capitali abbia la forma giuridica di società di capitali ed abbia residenza all’ interno dello Stato.

Per quanto riguarda i soci tutti i devono avere qualifica giuridica di società di capitali e devono avere residenza nel territorio dello Stato. Inoltre le società partecipanti devono essere in possesso di diritti di voto e di partecipazione agli utili  compresa tra il 10 ed il 50 per cento.

L’ opzione per tale tipo di regime deve essere esercitata da ogni società, partecipata e partecipante, entro il primo esercizio attraverso una comunicazione dei soci alla società partecipata di voler aderire al regime alternativo della trasparenza. Successivamente la società partecipata invierà in formato telematico all’ agenzia delle entrate il modello apposito per esercitare l’ opzione. La scelta è valida per un triennio, al termine del quale è possibile rinnovare la scelta.

Gli effetti dell’ opzione sono quelli di imputare ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, l’ intero reddito della società partecipata. Allo stesso modo le ritenute d’ acconto vengono attribuite ai soci in proporzione delle loro quote.

La cessazione dal regime della trasparenza può avvenire alla scadenza del triennio , per decorso naturale dell’ opzione, senza quindi che venga espresso un rinnovo dell’ opzione. Inoltre oppure nel caso intervengano alcune operazioni straordinarie ( come trasformazioni, fusioni, ecc.) oppure si verifichi la mancanza dei requisiti nel triennio l’ opzione decade in automatico.

Nel caso in cui venga variata la compagine sociale oppure le percentuali dei diritti di voto il regime non decade in automatico, ma viene effettuata la successiva redistribuzione dell’ utile in base alle quote possedute.

Tassazione per trasparenza Srl ( e cooperative) partecipate da sole persone fisiche – Tale regime riguarda società partecipate da sole persone fisiche. I requisiti in capo ai soci sono che il volume d’affari non deve essere superiore ad € 7.500.000 (soglia per l’ applicazione degli studi di settore), che i soci siano persone fisiche residenti in Italia e che il numero dei soci non sia superiore a 10 ( oppure 20 per le cooperative). Gli effetti ai fini fiscali sono simili a quelli elencati nel caso precedente.

Consolidato fiscale nazionale – L’ adesione al consolidato fiscale nazionale consente di calcolare l’ Ires in modo unitario effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti di ogni aderente al consolidato.  Il consolidato può riguardare anche solo alcuni soggetti e non tutti i soci del gruppo, oppure può esserci una controllante intermedia nella catena di controllo ( di conseguenza vi saranno più consolidati fiscali ed una consolidante può essere a sua volta consolidata).

In ogni caso non è possibile l’ opzione per il consolidato fiscale per:

  • I soggetti che non offrono adeguate garanzia in merito alla prosecuzione dell’ attività ( fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa).
  • I soggetti che godono di benefici particolari per quanto riguarda la determinazione del reddito come ad esempio riduzioni dell’ aliquota Ires, opzione per la trasparenza in qualità di partecipate o determinazioni forfettaria del reddito imponibile ( ad esempio nel caso di imprese marittime).

Affinché una società posa consolidarne un’ altra occorre che fra le stesse vi sia un rapporto di controllo qualificato, e quindi la controllante abbia contemporaneamente la maggioranza assoluta sia per quanto riguarda i diritti di voto sia del capitale sociale e della quota di diritto agli utili. La società consolidante deve esercitare sulla società partecipata un controllo comunque di diritto in base all’ art. 2359 c. 1 del cod. civ. Inoltre la società consolidante deve disporre della maggioranza assoluta di partecipazione al capitale sociale ed agli utili di bilancio.

I requisiti di tale controllo devono sussistere dall’ inizio dell’ esercizio dea quando si attua il consolidato sino alla fine.

Tale requisito deve essere detenuto ininterrottamente durate il periodo in esame.

Per le imprese che aderiscono al consolidato fiscale si ha una diversa modalità di determinazione del reddito da assoggettare ad Ires e per quanto riguarda l’ utilizzo delle perdite, delle eccedenze e dei crediti d’ imposta individuali, a favore del gruppo. Inizialmente ciascuna partecipante determina il reddito in maniera autonoma, apportando all’ utile o alla perdita risultante dal conto economico dell’ esercizio. Successivamente la società consolidante somma algebricamente al proprio reddito tutti i redditi complessivi netti di ciascuna società consolidata, prendendo per intero l’ importo , ( non si considera la percentuale della quota di partecipazione posseduta) ed operando le rettifiche di consolidamento ( in diminuzione o in aumento).

Tassazione consolidata – Per accedere al regime alternativo della tassazione consolidata tute le partecipanti devono effettuare inizialmente alcune modalità. Inoltre bisogna anche effettuare la stipula dei cosiddetti “ accordi di consolidamento fiscale” che , anche se rientrano negli accordi preliminari, non sono comunque obbligatori. Una volta che hanno aderito al regime consolidato, le società partecipanti  eseguono altri adempimenti specifici (presentazione dichiarazioni, effettuazione dei versamenti, altri obblighi). Consolidato fiscale nazionale opzione – L’ opzione deve essere esercitata congiuntamente dal soggetto controllante e da ogni società controllata. Ha una durata di tre esercizi ( per i quali la scelta è irrevocabile) e scaduti i tre anni può essere rinnovata. L’ esercizio dell’ opzione viene comunicato, sempre a cura della società consolidante, all’ Agenzia delle Entrate attraverso l’ invio telematico di un ‘apposito modello per la comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale. In tale modello occorre inserire la denominazione o la ragione sociale, la qualità del consolidante oppure di consolidata, l’ elezione di domicilio da parte della consolidata.