Per quanto riguarda i redditi da dichiarare ai fini Irpef è frequente che gli studenti percepiscano borse di studio o altri redditi simili. Rientrano in tale categoria  (art. 50, comma 1, lett. c) del Dpr 917/1986, di seguito Tuir) le borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale. Tali tipi di redditi possono essere definiti come “assimilati” a reddito di lavoro dipendente e vanno pertanto inseriti nell’apposito quadro del modello 730.

 

Tassazione borse di studio

Per determinare il reddito tassabile occorrerà applicare l’intera normativa inerente i redditi di lavoro dipendente, compreso  l’art.

13 del Tuir in materia di detrazioni. In questo caso se la borsa di studio è erogata per il rendimento scolastico o accademico la detrazione spetta per l’intero anno, mentre se è corrisposta in relazione per la frequenza di un corso la detrazione sarà commisurata alla durata del corso frequentato.

Occorre anche ricordare che in particolari casi la borsa di studio non deve essere dichiarata. In particolare sono esenti le borse di studio erogate:

  • dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; l’esenzione è riconosciuta, in base all’art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca (ris. n. 120/2010);

 

  • dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3 lett. d-ter del Tuir) a decorrere dal 01/01/2007; tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus Mundus (ris. n. 109/2009);

 

  • dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

 

  • nell’ambito del programma “Socrates” (esenzione prevista dall’art. 6, comma 13 della Legge n. 488/1999) comprese le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; al riguardo, la circolare n. 238/E/2000 ha precisato che “qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato nella norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percipiente”;

 

  • ai sensi del Dlgs n. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; non fruiscono invece di esenzione le borse di studio corrisposte a favore di medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal Dl n. 325/1994 convertito dalla Legge n. 467/1994 (ris. n. 338/2002);

 

  • a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge n. 407/1998) oppure per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall’osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del Dpcm n. 593/1993, dall’Enea e dall’ASI.

 

Deduzioni e detrazioni

L’art.

10 del Tuir prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di università  e fondazioni universitarie,  di aziende ospedaliere universitarie, di enti di ricerca pubblici ovvero enti di ricerca vigilati dal ministero dell’istruzione, università e ricerca, ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Ulteriore detrazione riguarda l’importo dei contributi versato facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza ( ad esempio i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea).

 

Detrazioni Irpef per la frequenza di corsi di istruzione secondaria

L’art. 15 del Tuir inoltre prevede la detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria (sono compresi anche i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, come da circ. n. 20/2011). Per la frequenza di istituti privati è invece prevista una detrazione in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

 

Detrazione affitto studenti: i vantaggi per i proprietari di casa

Infine sono diverse anche le detrazioni previste per i proprietari di immobili che affittano l’appartamento a degli studenti (ad esempio i  contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, i contratti di ospitalità o assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative).