La Legge di Stabilità 2016 introduce importanti cambiamenti per quel che riguarda la quota Tasi degli immobili locati spettante agli inquilini.   Dal 1 gennaio 2016, infatti, se un locatore adibisce l’immobile affittato ad abitazione principale la percentuale di TASI a suo carico è interamente dovuta dal proprietario dell’immobile (in base alla normativa che prevede la non applicazione della Tasi sull’abitazione principale).   Se l’immobile locato, invece, non è adibito ad abitazione principale la quota dovuta dall’affittuario varia dal 10 al 30% in base alla percentuale stabilita dal Comune nel regolamento del 2015.

  Alla luce della nuova normativa, quindi, se l’immobile locato non è adibito ad abitazione principale non rientra nelle agevolazioni Tasi 2015 riguardanti gli affittuari, ed in questo caso la Tasi è dovuta sia dal proprietario che dall’inquilino nella misura stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile.   All’affittuario spetta una percentuale che varia dal 10 al 30% mentre al proprietario spetta la differenza.   Se l’immobile locato, però, è adibito ad abitazione principale dall’affittuario la quota di Tasi a suo carico non è dovuta e la Tasi è pagata interamente dal proprietario.   Per gli affittuari non residenti la quota di Tasi spettante si calcola in base alla posizione del proprietario, poichè il calcolo deve avvenire sempre in base alla condizione del proprietario anche se si paga la quota come inquilino.   Se, quindi, il proprietario paga la Tasu come seconda casa si deve utilizzare l’aliquota Tasi relativa ad “Altri immobili”. Il non pagamento della Tasi da parte dell’inquilino non ricade sul proprietario, l’nquilino e il proprietario sono responsabili entrambi del pagamento della propria quota di Tasi. Se, invece, ci sono più inquilini, la responsabilità del pagamento della tasi inquilini è in solido, ovvero se uno degli affittuari è inadempiente sugli altri può ricadere il mancato pagamento della quota Tasi non pagata.