C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine c’è la fatta. L’Agenzia delle Entrate pubblica una corposa circolare in cui fornisce i chiarimenti attesi circa l’applicazione del superbonus ONLUS, APS (Associazione di promozione sociale) e ODV (Organizzazioni di volontariato). Vale a dire da lavori fatti sugli edifici in cui tali enti svolgono la loro attività di servizi socio-sanitari e assistenziali.

A dire che tra i beneficiari della potenziata detrazione fiscale per lavori edili rientrano anche i citati soggetti è lo stesso art. 119 del decreto Rilancio (quello che ha previsto il superbonus).

Dall’agevolazione, precisano le Entrate, ne sono escluse le ASP (Aziende di servizio alla persona) e ciò in quanto è il medesimo art. 119 che non le contempla tra i possibili beneficiari.

L’Amministrazione specifica anche che non cambia nulla anche dopo l’istituzione del RUNTS (Registro Unico Terzo Settore).

Superbonus ONLUS, APS e ODV, su quali edifici

Ai fini del superbonus ONLUS, APS e ODV, deve trattarsi di lavori edili fatti su edifici di categoria catastale:

  • B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme)
  • B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro)
  • D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro).

Al riguardo si chiarisce che, la norma non prevede che, al momento dell’effettuazione degli interventi, l’immobile, sul quale tali lavori verranno realizzati, debba essere già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali. È necessario, invece, che alla data di inizio lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Requisito indispensabile, tuttavia, è che gli edifici risultino posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021.

Il divieto di compenso e il titolo di possesso dell’edificio

La norma del superbonus ONLUS, APS e ODV, prevede un requisito fondamentale ai fini del beneficio.

In particolare è detto che i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica.

A tal proposito si chiarisce che tale condizione deve essere verificata dal 1° giugno 2021 (che è la data di entrata in vigore dell’art. 119 decreto Rilancio) e deve permanere per tutta la durata di godimento dello sgravio fiscale. E ciò anche nel caso in cui si sia optato per sconto in fattura o cessione del credito.

Il fatto che gli amministratori non percepiscano compenso deve risultare dallo statuto.

Nella circolare è anche evidenziato come il superbonus ONLUS, APS e ODV spetta ai detentori dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo purché ne sostengano effettivamente la spesa. Sono considerati titoli idonei ad esempio:

  • contratto di locazione, anche finanziaria
  • comodato, regolarmente registrato.

Tale titolo idoneo di possesso deve esistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Trovi qui la Circolare Agenzia Entrate n. 3/E del 2023 di chiarimento superbonus ONLUS, APS e ODV.