L’Agenzia delle entrate torna nuovamente sui suoi passi in merito all’individuazione dei limiti di spesa per il superbonus edifici unifamiliari; dopo aver chiarito che le pertinenze aggiungono sempre un plafond di spesa, con una nuova risposta, la n° 765, pubblicata in data 9 novembre, l’Agenzia delle entrate ritorna invece al vecchio orientamento.

Dunque, laddove non c’è condominio, le pertinenza non aumentano i limiti di spesa per ogni singolo intervento ammesso al Superbonus 110.

Il limite di spesa è unico e riferito alla sola unità abitativa.

Superbonus 110 e limiti di spesa

Per ogni tipo di i intervento ammesso al superbonus sono previsti specifici limiti di spesa.

Ad esempio, per l’isolamento termico dell’edificio, l’art.119 del D.L. 34/2020, prevede i seguenti limiti di spesa:

  • 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

In base a quanto riportato nella citata circolare n°24/E 2020:

nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

La risposta n° 765: per le singole unità abitative le pertinenze non aggiungono plafond di spesa

In alcuni casi, le pertinenze possono permettere al contribuente di beneficiare di limiti di spesa più alti per ogni singolo intervento.

Qui, bisogna fare una distinzione a seconda se i lavori sono eseguiti su edifici condominiali oppure su singole unita abitative. Si pensi all’edificio o alle villette unifamiliari.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

 In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è effettuato moltiplicando per 8. Ad esempio, se si tratta di un intervento di cappotto termico il limite di spesa sarà pari a 40.000*8.

Il discorso cambia profondamente se i lavori sono effettuati sugli edifici unifamiliari. In tale caso, l’Agenzia delle entrate ha sempre ritenuto che per gli interventi superbonus 110% sulle singole unita abitative, le pertinenze non aumentano il limite di spesa per ciascun intervento.

Tuttavia, con la risposta n° 568 del 30 agosto 2021 aveva cambiato orientamento. Riservando anche agli edifici unifamiliari il trattamento previsto per i lavori sulle parti comuni condominiali.

Subito dopo la sua pubblicazione, la risposta è stata subito eliminata dal sito della stessa Agenzia.

In data 9 novembre è stata poi pubblicata la risposta n° 765 con la quale il Fisco ha rettificato la risposta 568 e ha ribadito che in presenza di fabbricati composti da un’unità abitativa e da due o più pertinenze, le pertinenze non aumentano il limiti di spesa.

Difatti rileva la sola unità abitativa. Il limite di spesa è unico e riferito alla sola unità abitativa.