E’ possibile scaricare nello stesso anno sia la spese d’iscrizione al corso di laurea che quella per il successivo master?

L’Agenzia delle entrate ha risposto a questa domanda, ricordando in che misura possono essere scaricate dalle tasse le spese universitarie sostenute per le Università statali o private.

Ecco quali sono state le indicazioni dell’Agenzia delle entrate.

La detrazione per le spese universitarie

Il contribuente può scaricare in dichiarazione dei redditi anche le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari.

Poco importa se l’Università sia statale o privata. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute. Se per le università pubbliche non vi sono limiti per le spese che possono essere portate in detrazione, la stessa cosa non si può dire per le spese pagate presso le università non statali.

Infatti, per le Università private, anno per anno, il Ministero dell’istruzione pubblica un decreto con il quale vengono definite le spese max detraibili al 19%.

A tal proposito, il decreto n. 1324/2021 MIUR del 23 dicembre scorso, ha fissato gli importi massimi detraibili:

  • per le tasse e i contributi versati nel 2021 a università non statali,
  • per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master di primo e secondo livello.

Tali limiti devono essere considerati per la dichiarazione dei redditi di quest’anno con la quale si dichiarano i redditi prodotti nel 2021.

Agli importi indicati dal MIUR, va sommato quello della tassa regionale per il diritto allo studio. Al contrario, nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR, è compresa l’imposta di bollo.

Nel 730 precompilato tali spese sono inserite in automatico dall’Agenzia delle entrate.

Le spese detraibili

Nello specifico possono essere oggetto di detrazione:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
    soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.
    2008 n. 87);
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica.

Sono incluse tra le spese detraibili quelle sostenute per: ricongiunzione di carriera; iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo; passaggi di corso.

Corso di laurea e master. E’ ammessa la doppia detrazione?

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso in cui un contribuente sostenga nello stesso anno sia spese per per l’iscrizione all’ultimo anno di un corso di laurea presso un’università privata sia spese per un master.

In tali casi, è possibile detrarre entrambe le spese?

La risposta è affermativa. I limiti di spesa andranno individuati sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto decreto.

Attenzione,

nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post-laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post- universitario (vedi circolare 19/E 2020).