Si chiama maternal preference quella di preferire, in sede di separazione e divorzio, l’affidamento dei figli minorenni alla madre.

Il tribunale di Milano con un decreto, del 19 ottobre 2016, ha cercato di archiviare definitivamente questo stereotipo rigettando la richiesta di una donna che voleva l’affidamento della figlia minore.

Non può essere la maternal preference a stabilire quale dei due genitori sia più adeguato alla crescita di un figlio, anzi, secondo il tribunale il criterio deve essere la pari condivisione genitoriale.

In questo modo, quindi, in sede di separazione o divorzio anche il padre può far valere i propri diritti sottolineando nell’affidamento dei figli non ci deve essere pregiudizio a priori ma che deve prevalere in ogni caso l’interesse del minore.

Maternal preference: principio inesistente

Il tribunale milanese sottolinea il fatto che la maternal preference è un principio inesistente sul codice civile e sulla Costituzione. Nessun passaggio di alcuna legge, infatti, attribuisce rilevanza per l’affidamento dei figli alla figura materna. Il genitore affidatario dei figli minori va individuato con neutralità e non è solo il suo genere a determinare la preferenza dell’uno sull’altro.

Qualora la personalità materna non garantisca l’interesse dei figli minori essi, quindi, possono essere affidati alla figura paterna.