Una casa inagibile non è vivibile. E se non è vivibile non ci puoi abitare. E se non puoi abitarci hai diritto allo sconto IMU 50%.

A dirlo non siamo noi ma la legge. E precisamente la lett. b) comma 747 legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020). L’inagibilità, ovviamente, deve essere accertata. E l’accertamento dell’agibilità può avvenire in modi diversi.

Inoltre, per aver diritto all’agevolazione è necessario presentare anche la Dichiarazione IMU al comune. L’IMU, infatti, è un tributo di competenza del comune dove si trovano gli immobili oggetto dell’imposta.

Lo sconto IMU 50% per i fabbricati “inagibili”

La legge, quindi, dice che c’è lo sconto IMU 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”.

Il beneficio però si ha limitatamente al periodo dell’anno in cui si verificano tali requisiti. L’IMU, infatti, è un tributo dovuto in base ai mesi di possesso, computando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Questo, dunque, significa che se ad esempio per il 2023, l’immobile resta inagibile e di fatto non utilizzato da gennaio ad agosto, mentre poi da settembre diviene agibile, allora lo sconto IMU 50% si avrà limitatamente a 8 mesi, mentre per i restanti 4 mesi il tributo sarà dovuto senza sconto.

La definizione di “inagibilità”

Secondo il regolamento IMU in vigore, ai fini dello sconto IMU 50%, l’inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo di esempio, possono essere considerati inagibili:

  • i fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) che presentano gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo
  • fabbricati con strutture verticali (muri perimetrali o di confine) che presentano gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale
  • gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone
  • edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

L’accertamento dell’inagibilità per lo sconto IMU 50%

Per avere lo sconto IMU 50%, comunque, l’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario.

In alternativa il contribuente può presentare al comune una dichiarazione sostitutiva, allegando apposita perizia sottoscritta da tecnico abilitato e documentazione fotografica dell’immobile in questione, che attesti la situazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

Nel momento in cui viene meno la condizione di inagibilità, occorre presentare la dichiarazione IMU al comune. Quindi, ciò deve essere fatto quando il fabbricato ritorna ad essere agibile e di fatto utilizzabile.

Si tenga presente che l’agevolazione in commento non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio. In questo caso, regola prevede che l’IMU si calcola sull’area fabbricabile sottostante l’immobile stesso.