E’ possibile rottamare le cartelle relative alla garanzia “statale” sul mutuo acceso per l’acquisto della prima casa (Legge n°147/2013)? Questo interessante quesito, è giunto in redazione qualche giorno fa.

Per meglio comprendere la problematica, è utile chiarire che il quesito fa riferimento alla situazione di inadempienza del mutuatario ossia di colui che ha acquistato la casa da destinare ad abitazione principale usufruendo della garanzia del Fondo prima casa. In realtà sarebbe più corretto parlare di Fondo abitazione principale, ma in questa sede poco importa.

Nel caso in cui il contribuente non paga le rate del mutuo,  il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della garanzia pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.

Iscrizione a ruolo seguita all’emissione di apposita cartella esattoriale. Ebbene questa cartella può essere oggetto di rottamazione?

La rottamazione delle cartelle

Grazie alla rottamazione delle cartelle, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, è possibile pagare con un forte sconto  i debiti  affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Anche chi ha in corso la rottamazione-ter, può accedere alla nuova sanatoria.

Aderendo alla rottamazione entro il prossimo 30 aprile 2023, il contribuente non deve versare:  le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono dovute invece le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio (Fonte portale ADER).

A ogni modo, non è sbagliato affermare che la rottamazione delle cartelle riguarda anche multe e bollo auto.

Gli importo dovuti ai fini della sanatoria possono essere pagati anche a rate:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Rottamazione delle cartelle anche per i mutui prima casa?

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito citato in apertura di articolo.

Innanzitutto individuiamo cosa può essere rottamato e cosa no.

Come da FAQ dell’ADER,  la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.

Non è possibile ricorrere alla sanatoria neanche per i seguenti carichi:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

La risposta al quesito

A questo punto, è possibile dare una risposta al nostro lettore rispetto al quesito che ha posto alla redazione di Investire Oggi.

E’ possibile rottamare le cartelle relative alla garanzia “statale” sul mutuo acceso per l’acquisto della prima casa?

Ebbene il dubbio che potrebbe portare ad un risposta affermativa,  è l’eventuale inquadramento della garanzia tra gli aiuti di Stato.

Tuttavia, come ben evidenziato sul portale ufficiale dell’Unione Europea:

Un aiuto di Stato consiste nell’intervento di un’autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un’impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Non è il caso delle garanzia sui mutui prima casa; da qui, sembrerebbe corretto affermare che è possibile rottamare le cartelle relative alla garanzia “statale” sul mutuo acceso per l’acquisto della prima casa. A ogni modo, sarebbe utile un intervento dell’Agenzia delle entrate-riscossione sull’argomento.