Salve sono invalido all’85% per un carcinoma al rinofaringe curato a suo tempo nel 1980 con la cobalto terapia, che mi ha salvato la vita però mi ha lasciato parecchi disturbi con cui purtroppo convivo ancora adesso: perdita dei denti; perdita delle ghiandole salivari; perdita dei muscoli al collo; la bocca si apre solo per il passaggio di un cucchiaio, non riesco a masticare, mi nutro con cibo liquido, perdita dell’udito, porto le protesi acustiche. Inoltre, sofforo di prostatite che si di giorno che di notte ho necessità di urinare, ho un inzio di ernia lombare. Ho avuto una depressione e sono stato in cura al reparto di psichiatria, per fortuna ne sono uscito indenne.

In ultimo, ora ho avuto un intervento all’aorta con protesi più i baipass, eschimia, mi hanno riconosciuto cardiopatico.

Con tutto ciò oltre 85%  di invalidità, non mi riconoscono, vorrei fare ricorso per ottenere il 100% e magari l’accompagnamento per mia moglie che purtroppo lavora e io sono costretto a restare solo in casa. Grazie per eventuali risposte.

Vediamo quando è possibile fare un ricorso sull’accertamento dell’invalidità, in seguito chi può chiedere l’indennità di accompagnamento e i permessi legge 104.

Ricorso invalidità civile

Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

  • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
  • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

In questo articolo parleremo del ricorso giurisdizionale relativo all’accertamento sanitario per l’invalidità civile.

Ricorso giurisdizionale

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

La norma dal 1° gennaio 2012 ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP, che consiste in  un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).

La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Leggi anche: Invalidità civile, come fare ricorso | La Redazione risponde

Indennità di accompagnamento chi può chiederla

Il nostro ordinamento tutela i pensionati inabili che hanno bisogno di una continua assistenza. L’ Art. 1 della l. n. 18/1980, stabilisce che i requisiti essenziali per l’accompagnamento sono:

  • la presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità;
  • e l’impossibilità di deambulare con l’aiuto permanente di un accompagnatore o, comunque, di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana.

I pensionati che si trovano in questa situazione possono far richiesta ed ottenere l’assegno di accompagnamento. L’importo di tale assegno è previsto dalla legge n. 222/1984 e viene periodicamente aggiornato per renderlo coerente con il costo della vita.

Per il 2017 l’ammontare corrisposto è fissato nella misura di euro 533,22 mensili.

Per maggiori chiarimenti leggi l’articolo: Pensione e assegno di accompagnamento: cambia l’importo nel 2017, ultime novità

Permessi legge 104

permessi legge 104 sono regolati in base all’articolo 33 della legge 104 e vengono concessi ai lavoratori dipendenti “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:

  • disabili in situazione di gravità;
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, della persona con disabilità, grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per maggiori chiarimenti leggi: Permessi legge 104: tutto quello che c’è da sapere, ultimissime novità

Conclusioni

E’ possibile fare ricorso all’accertamento dell’invalidità civile, entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio, una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Quindi se è trascorso tale termine, bisogna presentare una nuova domanda, troverà in questo articolo l’iter da seguire: Invalidità civile, la richiesta è stata presentata, ma l’INPS non chiama, cosa fare? La Redazione risponde

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