Il reddito di libertà spetta anche alle donne extracomunitarie. Lo ha precisato l’Inps con una recente nota sul proprio sito internet a proposito del bonus spettante  alle donne vittime di violenza e in condizioni di disagio.

Il bonus, chiamato reddito di libertà, consiste nella concessione di un contributo economico mensile. Vale 400 euro al mese per massimo 12 mesi e la domanda deve essere fatta tramite il proprio Comune di resdienza.q

Reddito di libertà, cambia il modello

Il reddito di libertà nasce per iniziativa governativa e interviene a sostegno di tutte le donne che ogni anno subiscono abusi e violenze.

In Italia le denunce sfiorano ormai i 7 milioni di casi e la tendenza è in continuo aumento.

Il bonus è riservato a tutte le donne vittime di violenza allo scopo di limitare gli effetti economici derivanti dal disagio sociale che ne consegue. In precedenza l’Inps aveva spiegato che il reddito di libertà era riservato alle donne residenti in Italia in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. Oppure extracomunitarie purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Con il messaggio numero 4132 del 24 novembre 2021, l’Inps aggiorna quindi il modello per presentare istanza che include anche le donne extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno. Quindi anche coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro e studio. Il diritto è esteso anche alle straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

Come presentare domanda al Inps

La domanda deve essere presentata al Inps sul nuovo modello tramite il proprio Comune di residenza. Ad essa va allegata la dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza. La certificazione deve contenere i dettagli relativi al percorso di emancipazione e autonomia seguito e lo stato di bisogno economico.

Hanno diritto al reddito di libertà da 400 euro al mese tutte le donne vittime di violenza, con o senza figli, di età compresa fra i 16 e 70 anni compiuti. L’indennità economica, se riconosciuta, sarà pagata mensilmente dal Inps fino al raggiungimento dell’obiettivo indicato dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

L’assegno è cumulabile anche con altre provvidenze economiche erogate dal Inps e in particolare con il reddito di cittadinanza.