L’Agenzia delle entrate – con la circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini – ha fornito tutti i chiarimenti relativi alla disciplina dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), alla luce delle modifiche intervenute con il “Rilancio”, decreto “Agosto” e, in ultimo, con la Legge di Bilancio 2021. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Pir (Piani Individuali di Risparmio), cosa sono?

I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge, con riferimento alla composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento (minimo 5 anni).

Si caratterizzano per il fatto di avere una percentuale più elevata di investimenti in strumenti emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italiane.

Le ultime novità

Come già detto in apertura, L’Agenzia delle entrate ha appena pubblicato una circolare dove vengono analizzate le novità, relative ai Pir, intervenute negli ultimi anni.

In particolare, ci riferiamo a tutte quelle modifiche introdotte con i decreti “Rilancio”, “Agosto” e con la legge di bilancio 2021.

Con il decreto “Rilancio” sono stati introdotti i cosiddetti Pir alternativi. Per la prima volta, vengono inseriti in questi fondi anche “capitali di debito” e non solo di “rischio”.

Successivamente il decreto “Agosto” ha ampliato il limite di investimento annuale per i Pir alternativi a 300 mila euro, raddoppiando la soglia esistente, o a 1.500.000 euro se detenuti per 5 anni.

Infine, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta a copertura delle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti, effettuati entro il 31 dicembre 2021, in Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, a condizione che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.

 

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