Per i lavoratori subordinati che hanno debiti e pignoramenti già in atto anche gli importi della tredicesima mensilità e del TFR possono essere pignorati, ma entro determinati limiti.

Vediamo, quindi, quali sono i limiti di pignoramento che interessano la tredicesima.

Rispetto al lavoatore autonomo, quello subordinato è più svantaggiato poichè i suoi creditori trovano più facilmente la fonte di reddito da pignorare con un pignoramento presso terzi. A differenza dei lavoratori autonomi, però, i lavoratori dipendenti sono tutelati dai limiti specifici imposti dalla legge sul pignoramente della busta paga, che non valgono per autonomi, imprenditori e professionisti.

I redditi da lavoro dipendente possono essere, infatti, pignorati fino a un quinto del loro importo, solo il 20%, quindi, può essere trattenuto dal datore di lavoro per il pagamento dei debiti. Se il creditore, invece, è l’Agenzia delle Entrate Riscossione i limiti sono anche più stretti e, per stipendi fino a 2500 euro prevedono il pignoramento di 1/10 dell’importo.

Pignoramento tredicesima: quali limiti?

I limiti che valgono per lo stipendio sono applicabili a qualsiasi reddito che derivi dal lavoro dipendente, quindi oltre allo stipendio mensile può essere oggetto di pignoramento anche la tredicesima mensilità, così come la quattordicesima e il TFR. Ma, come per lo stipendio mensile, anche la tredicesima mensilità può essere pignorata per un massimo di un quinto del suo importo (di un decimo per importo della tredicesima inferiore a 2500 euro se l’ente creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione).

Se il pignoramento invece che essere effettuato presso terzi, però, è effettuato sul conto corrente segue regole diverse, che è possibile trovare spiegate nel seguente articolo: Pignoramento conto corrente 1 luglio: cosa cambia per la riscossione?