Dal 1° gennaio 2023,  i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A ribadirlo è l’Inps con la circolare n° 28 del 18 febbraio.

Ciò vale anche per le pensioni di vecchiaia.

I requisiti per la pensione di vecchiaia

Con la Legge Fornero, il diritto alla pensione di vecchiaia scatta al compimento di 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati.

Con la “Fornero”, la pensione anticipata è ammessa al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (12 mesi in meno per le donne) indipendentemente dall’età.

I requsiiti anagrafici tengono conto dell’aumento della speranza di vita.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Dal 1° gennaio 2023,  i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Decreto adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Detto ciò, nella circolare è specificato che:

  • nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o
  • che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ossia usuranti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n.

201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.