Gentile Patrizia,

seguo le vostre pubblicazioni su Investireoggi.it  e le chiedo gentilmente una delucidazione sul tema “status di disoccupazione” come requisito per l’accesso alla pensionamento anticipato 41 precoci.
Nel mio caso provengo come disoccupazione da licenziamento collettivo da tempo indeterminato con 3 anni di mobilità. Dopo 6 mesi dal termine della mobilità ho solo fatto un contratto a tempo determinato di 15 giorni. Attualmente mi manca più di un anno per arrivare ai 41, ma sto versando i volontari.
Vengo al dunque, con il messaggio 4195 dell’INPS, si “tollerano” brevi periodi di lavoro subordinato inferiori ai 6 mesi per conservare lo status di disoccupato e quindi mantenere l’accesso al pensionamento anticipato quota41. Quindi se ben interpreto io ci sarei dentro, nonostante i 15gg di contratto a tempo che ho fatto.
Ma adesso con la legge bilancio gennaio 2018 hanno ampliato la platea aggiungendo ai disoccupati “licenziati” anche coloro che provengono da esaurimento contratto a termine purché con 18 mesi di lavoro effettivo negli ultimi 36 mesi. Adesso io se venissi inquadrato in questa ultima prospettiva sarei escluso in quanto non avrei i 18 mesi, ma secondo la prima prospettiva, cioè disoccupazione da licenziamento e messaggio 4195 Inps, sarei dentro. 
Secondo lei è sufficiente soddisfare la prima condizione? Cioè, a causa di quei 15 giorni, continua a valere il mio status di disoccupato generato da licenziamento collettivo o sarei inquadrato come disoccupazione proveniente da scadenza tempo determinato? 
Non capisco in pratica se di fronte alle due condizioni, considerano quella più favorevole o quella più sfavorevole.
La ringrazio molto, e le porgo i migliori auguri di buon anno nuovo.

 

Per quel che riguarda i lavoratori disoccupati per la quota 41 dei lavoratori precoci, così come riporta il sito dell’Inps, riguarda “lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante”.


Le novità apportate dalla legge di Bilancio 2018 riguardano esclusivamente l’Ape sociale e non la quota 41 per i lavoratori precoci che restano esclusi dall’ampliamento della platea dei beneficiari.
L’emendamento che puntava all’inclusione dei lavoratori precoci disoccupati per scadenza di contratto a termine non è passato estendendo la novità anche ai precoci, quindi il problema che si sta ponendo proprio non esiste.

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