Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 39786 del 26 settembre 2016, ha stabilito che toccare inadeguatamente il sedere il di una donna non consenziente costituisce reato e nello specifico si commette delitto di violenza sessuale.

Palpeggiare il sedere di una donna, quindi, può portare al rischio di una condanna per abuso sessuale.

La Corte di Cassazione nella sentenza ha chiarito che in questo caso si commette comunque una violenza sessuale anche se di minor gravità qualora si palpeggi i glutei di una donna contro la sua volontà.

A determinare la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della donna quale parte offesa, poichè non necessitano di altre conferme da parte di testimoni.

Reato di abuso sessuale: quando si commette?

Si commette violenza sessuale quando con violenza e minacce si costringe qualcuno a compiere atti sessuali ma anche qualora si convinca una persona a compiere o subire atti sessuali fingendo di essere una persona diversa, con l’inganno quindi, o approfittando di debolezza fisica o psicologica.

Per atto sessuale si intende qualsiasi atto che invada la sfera sessuale di una persona; vi sono abusi sessuali più gravi come quelli che consistono nel costringere una persona ad avere rapporti sessuali completi, che vengono puniti con la reclusione da 5 a 10 anni, e poi vi sono abusi sessuali meno gravi. In quest’ultima categoria di abusi sessuali rientrano il palpeggiare seno o glutei contro la volontà di una donna; la pena per questo reato sessuale minore è diminuita fino a 2/3 rispetto a quella per reati sessuali gravi.

Secondo la Cassazione, inoltre, si commette abuso sessuale anche tentando di baciare una persona contro la sua volonta.

Ma perchè la Cassazione precisa che non c’è bisogno di testimonianze di altre persone per confermare la tesi dell’abuso sessuale? Semplicemente perchè si presume che l’abuso avvenga quando la donna è sola.

Per chi viene accusato di abuso sessuale, quindi, difendersi non è facilissimo poichè bisognerebbe dimostrare che con la donna in questione esisteva un rapporto talmente intimo e che il palpeggiamento o l’atto sessuale è stato voluto anche da lei (con telefonate o messaggi, o in questo caso, anche attraverso testimoni).

Quando si presenta una querela per abuso sessuale la procura della Repubblica procede anche quando il denunciante decide di ritirarla o anche soltanto se vi è la segnalazione di qualcuno che ha assistito alla scena. Una volta, quindi, che il pubblico ministero è a conoscenza della cosa, l’atto dovrà seguire in ogni caso il suo iter processuale.