Notifica cartella esattoriale al soggetto momentaneamente irreperibile con affissione alla porta comunale e invio di una raccomandata informativa, così come avviene per gli atti di accertamento. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata ieri, 22 novembre 2012, la n. 258. Entriamo nei dettagli.

La Consulta ha dichiarato fondata, nella pronuncia in oggetto, la questione posta dal giudice rimettente in merito alla diversità di trattamento ingiustificata tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica di un altro atto di accertamento al soggetto temporaneamente irreperibile.

Notifica atto accertamento a soggetto irreperibile

E’ bene a qusto punto ricordare che la notifica di un avviso di accertamento ad un soggetto temporaneamente non reperibile comporta che lo stesso atto venga depositato nella casa comunale e sia comunicato al destinatario sia con l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda di riferimento del soggetto, sia con l’invio di una lettera raccomandata allo stesso con avviso di ricevimento.

Notifica cartella esattoriale a soggetto irreperibile

La notifica della cartella esattoriale invece, sempre al soggetto momentaneamente irreperibile, prevede solo l’affissione all’albo del comune e l’avvenuto deposito nella casa comunale non viene affatto comunicato al destinatario. Si ricorda che il contribuente destinatario di una notifica di una cartella di pagamento possa trovarsi in irreperibilità temporanea (magari perché si trova a lavoro o fuori casa per altre ragioni) o assoluta (contribuente che, ad esempio, muta residenza senza dirlo all’Anagrafe) irreperibile.

Notifica cartella esattoriale a destinatario irreperibile: la pronuncia della Consulta

Notifica atto di accertamento e notifica cartella esattoriale al soggetto temporaneamente irreperibile hanno una diversa disciplina quindi che provoca una disparità ingiustificata di trattamento, visto che nel secondo caso non si garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto, nel caso di specie la cartella di pagamento, da parte del contribuente.

La Corte costituzionale nella pronuncia in oggetto precisa in particolar modo che l’art. 26 del DPR 602/73 nella parte in cui prevede che, in ogni caso di irreperibilità quindi anche in quella temporanea del destinatario, la notifica cartella esattoriale possa avvenire ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett, e) del DPR 600/73, ovvero mediante semplice deposito dell’atto presso la casa comunale, è illegittimo.

Notifica cartella esattoriale con affissione e invio di raccomandata

Così la sentenza della Corte costituzionale che è stata depositata il 22 novembre 2012, prevede in sostanza che se un soggetto al quale viene notificata una cartella di pagamento è temporaneamente assente, l’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale deve essere comunicato al destinatario con l’affissione alla porta e con l’invio di una raccomandata informativa, così come avviene per gli atti di accertamento.