La multa è nulla qualora il conducente sorpassi, anche in presenza di un incrocio, e la segnaletica con divieto di sorpasso non è presente o se la linea di mezzeria è cancellata.

In uno di questi casi, infatti, la multa è nulla e non va pagata, così come stabilito da una recente sentenza del Tribunale di Siena, la numero 90 del 14 gennaio 2017.

Anche se l’amministrazione proprietaria della strada non è sempre tenuta a collocare segnaletica verticale e orizzontale, laddove la situazione di pericolo è nascosta, è tenuta ad avvertire in anticipo i conducenti.

In caso contrario è tenuta al risarcimento dei danno conseguenti ad eventuali incidenti stradali.

Se un’azione non viene esplicitamente vietata dalla segnaletica sull’asfalto o da un cartello stradale, l’automobilista non può essere multato. Anche, quindi, se non è obbligatoria la collocazione della segnaletica da parte dell’amministrazione, la sua assenza fa si che l’automobilista non possa essere multato per ciò che non è segnalato.

Validità della multa: cosa dice la legge?

Per la legge la multa è valida quando la violazione è stata commessa consapevolmente. La mancata presenza di cartelli che vietino il sorpasso e la presenza di una striscia continua cancellata, quindi, è contraddittoria, non indica all’automobilista il divieto togliendogli qualsiasi responsabilità per i suoi comportamenti che, pur violando il codice della strada, sono inconsapevoli.

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