Le multe per divieto di sosta possono essere elevate soltanto dalla polizia municipale e non dagli ausiliari del traffico. Se una multa per divieto di sosta viene elevata, quindi, da un vigilino e solo dopo firmata in ufficio da un agente di polizia municipale, la multa è illegittima e , quindi, nulla.

Gli ausiliari del traffico, infatti, sono autorizzati coltanto ad accertare le multe per la violazioni inerenti il parcheggio a pagamento (quello su strisce blu). Alcuni Comuni, però, per ovviare a questo divieto che proibisce agli ausiliari del traffico di elevare multe per divieto di sosta,  stanno prendendo l’illegittima pratica di far compilre il foglietto che viene lasciato sul parabrezza (la pre sanzione) dagli ausiliari del traffico, facendo, poi, firmare la sanzione vera e propria ad un aente di polizia municipale in ufficio.

Come fare a capire se è stato usato questo escamotage? Basta confrontare le due firme, quella presente sulla sanzione e quella presente sulla pre sanzione: se le firme non coincidono l’automobilista multato può presentare una domanda di accesso agli atti amministrativi per verificare l’identità di chi ha firmato i 2 documenti, con relativa qualifica di ognuno.

Questa pratica, di far compilare la pre sanzione agli ausiliari del traffico, è ritenuta illegittima dai giudici di Paceche, proprio per questo, hanno iniziato a dichiarare nulli i verbali così elevati. L’automobilista che accerta la firma dell’ausiliare del traffico sulla pre sanzione, quindi, può ricorrere al giudice di Pace per chiedere l’annullamento della multa per divieto di sosta.

E’ bene, però, specificare una cosa: il codice della strada non prevede alcuna norma che stabilisca che la pre sanzione vada lasciata sul parabrezza dell’auto. Il termine di 5 giorni per pagare la multa con lo sconto del 30%, infatti, decorre dal momento che la sanzione vera e propria viene recapitata all’automobilista.

Proprio per il fatto che non sussiste l’obbligo di lasciare la pre sanzione sul parabrezza, se questa non presenta le indicazioni relative al nome del vigile o dell’ausiliare che l’ha elevato la sanzione, non è ritenuto un vizio di forma.

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