Multa, se non comunico i dati del conducente, cosa rischio? Insieme alla multa a casa, arriva anche l’obbligo di comunicare i dati del conducente alla guida. Tale comunicazione è importante per poter scalare i punti della patente in base alla sanzione ricevuta. La comunicazione deve avvenire entro 60 giorni dal verbale. La comunicazione dei dati del conducente dovrà essere inoltrata attraverso una raccomandata a.r., oltre ai dati del conducente bisogna indicare anche i dati della patente di guida. Vediamo cosa succede se non si effettua questa comunicazione.

Multa: se non comunico i dati del conducente cosa rischio?

Il proprietario dell’autoveicolo che non comunica i dati effettivi del conducente rischia una seconda sanzione che va da 282,00 euro a 1142,00 euro, (Violazione dell’art. 142, c. 8, cds). Se viene inflitta questa seconda sanzione non si subisce la decurtazione dei punti della patente.

Come evitare la seconda sanzione?

Per evitare che la seconda sanzione bisogna dimostrare che si è stati impossibilitati ad inviare la documentazione richiesta.
Inoltre bisogna stare attenti, perché inviare i dati di un soggetto di comodo, ad esempio un nonno che ormai non guida più, si rischia un procedimento penale per falso.

La comunicazione del conducente, va sempre inviata

La comunicazione del conducente, va inviata ogni volta che a casa arriva una multa. Chi non vuole la decurtazione dei punti, può non inviare la comunicazione e paga la seconda sanzione. I punti sulla patente possono essere controllati online.
Se la comunicazione avviene nei 60 giorni dalla notifica della multa, il conducente dovrà pagare solo una multa quella che ha ricevuto. Se i dati dell’effettivo conducente, vengono comunicati in ritardo, dopo i 60 giorni, comunque si subisce una seconda multa che va da 282 a 1142 euro.

Verbale nullo e nullo anche l’obbligo della comunicazione

Quando la multa viene notificata dopo i 90 giorni, da quando è stata commessa l’inflazione, la multa è nulla e diventa nullo anche l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente.

Per stabilire i 90 giorni, bisogna avere la data certa, ossia il timbro postale. Il verbale consegnato dopo i 90 giorni è nullo e può essere impugnato davanti al giudice.