Il lavoratore in malattia può uscire di casa durante le fasce di reperibilità in cui può presentarsi il medico per la visita fiscale a patto che lo comunichi all’azienda preventivamente. Se l’azienda non è avvisata, infatti, il lavoratore rischia sanzioni disciplinari che possono portare anche al licenziamento. Solo qualora si verifichi una ragione urgente e grave che non è possibile prevedere in anticipa può giustificare l’assenza in caso di controllo del medico fiscale inviato dall’Inps.

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, la numero 64/2016 del 4 gennaio 2017, ha ricordato che se non dovessero ricorrere una di queste 2 condizioni il licenziamento è legittimo.

La Cassazione ricorda quali sono, tra l’altro le giustificazioni accettate e quelle non accettate in caso di assenza nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale  e che chi, assente alla visita fiscale, non può recuperare a tale assenza recandosi in ambulatorio per dimostrare che al momento della visita cui era assente era effettivamente malato.

La presenza del lavoratore in malattia nel domicilio indicato nel certificato non è un onere ma un obbligo poichè l’assenza rende impossibile accertare la sussistenza o meno della malattia segnalata all’Inps e all’azienda. Il datore di lavoro, infatti, poichè paga il dipendente in malattia ha tutto il diritto di verificare l’effettiva sussistenza del malanno.

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