Cosa accade se il contratto di locazione scade e l’inquilino continua ad occupare l’immobile?In questo caso il proprietario quale reddito dovrà dichiarare nella dichiarazione dei redditi?

La disposizione civilistica del caso, il cui articolo di riferimento è il 1591 del codice civile, prevede che ““Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.

Nel presente articolo va considerata quindi la situazione in cui il contratto di locazione è scaduto ma l’inquilino continua ad occupare l’immobile.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate, trattando delle imposte di registro e di bollo, si è pronunciata in diverse occasioni con argomentazioni di ampio respiro che sostanzialmente divide due situazioni ben distinte:

  • l’inquilino continua ad occupare l’immobile con il consenso del proprietario
  • occupazione dell’immobile forzata

In entrambi i casi il proprietario ha diritto a vedersi corrispondere una somma di denaro, così come ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza numero 497 del 20 gennaio 1984, il canone di locazione da corrispondere anche una volta scaduto il contratto sarà pari al corrispettivo convenzionale stabilito dalle parti.

Per quanto riguarda la dichiarazione del reddito percepito, se l’immobile è occupato con il benestare del proprietario, in attesa del rinnovo, la natura del reddito rimane la stessa e l’imposta di registro sarà applicata la misura del 2% dovuta per i contratti di locazione. Le somme dovranno essere dichiarate nel quadro riferito ai redditi per fabbricati.

Per quel che riguarda, invece, l’occupazione forzata, l’importo dovuto a titolo di occupazione assume connotazione di risarcimento la misura del 3% dovuta per atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non diversamente considerati,  si riflettono ai fini della dichiarazione dei redditi. Le somme dovranno essere dichiarate nel quadro riferito ad altri redditi.