Un passaggio del dl di riforma del testo unico del pubblico impiego approvato dal CdM precisa che per i dipendenti pubblici licenziati illegittimamente resta l’obbligo di reintegra sul posto di lavoro.

In questo modo si mette fine alla polemica giurisprudenziale nata a seguito della riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori del 2012.

In questo modo il governo cristallizza il principio di tutela per i lavoratori del pubblico impiego dopo la diatriba sull’applicabilità dell’articolo 18 riformato nel 2012 anche nel pubblico impiego.

Per le imprese con più di 15 dipendenti, infatti, con tale riforma si permette ai datori di lavoro che effettuano licenziamenti illegittimi di poter rimediare con un indennizzo economico al posto della reintegra sul posto di lavoro. La norma è stata, poi, confermata anche dal Jobs Act anche se rimaneva un dubbio per quel che riguardava il pubblico impiego poichè la legge del 2012 non prevedeva un’applicazione diretta nel settore pubblico. La questione aveva tratto in inganno anche la Corte di Cassazione che con 2 sentenze aveva stabilito l’applicabilità del nuovo articolo 18 anche nel pubblico impiego, posizione sconfessato con sentenze successive. Proprio per questo si è reso necessario un intervento normativo che armonizzasse l’applicazione della riforma dell’articolo 18 anche ai dipendenti pubblici.

Il provvedimento in oggetto prevede, quindi, che per i lavoratori del pubblico impiego interessati da un licenziamento illegittimo possono pretendere, oltre all’indennità risarcitoria in base all’ultimo stipendio di riferimento, anche il reintegro sul posto di lavoro.