Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. L’attività lavorativa, però, deve essere regolarmente svolta in questi casi. Il pensionato che lavora in nero, infatti, si espone a tutte una serie di conseguenze che potrebbero incidere sul proprio reddito.

Ma vediamo quali.

Pensione e lavoro in nero, le conseguenze

In caso di lavoro in nero, l’Agenzia delle Entrate – dopo apposita denuncia – procede al recupero delle imposte sul reddito non versate. Gli introiti relativi al reddito di lavoro non dichiarato, infatti, vengono poi ricalcolate, sicché il contribuente-pensionato sarà obbligato poi a rendere quanto non ancora dovuto.

Funziona così: a seguito del controllo, confermata la professione svolta in nero, si tiene conto anche del reddito non dichiarato (in quanto frutto di lavoro sommerso). L’Irpef versata, dunque, viene ricalcolata tenendo conto del nuovo reddito. Il contribuente (lavoratore in nero, pensionato), sarà pertanto tenuto a versare la differenza tra quanto già pagato all’Agenzia delle Entrate e quando invece deve effettivamente.

Non ci sono sanzioni pecuniarie specifiche per il lavoratore in nero, se pensionato (anche se rischia di essere incriminato per aver percepito erogazioni indebitamente ai danni dello Stato). Discorso a parte, invece, per le aziende.

Lavoro in nero: i rischi per l’azienda che impiega un pensionato

Per quanto riguarda le irregolarità emerse a seguito di lavoro in nero, la disciplina inerente le sanzioni a cui va incontro l’azienda è contenuto nel Dl 223/2016 (il cd. decreto Bersani). Nello specifico, come riportato nell’art. 36 bis:

“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.

Inoltre: “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

Cumulo pensione e reddito di lavoro: quando è possibile

Dal 1° gennaio 2009 la totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.

L’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione:

  • in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
  • o con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 e in presenza di reddito da lavoro autonomo (che superi il trattamento minimo annuo);

Gli stessi limiti valgono per le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Al contrario, non sono rilevanti:

  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudici onorari aggregati e di giudice tributario;
  • i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
  • tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive.

Pensioni: quando sono incompatibili con l’attività lavorativa

Vi sono dei casi in cui l’assegno pensionistico è incompatibile con l’attività lavorativa.

Il pensionato, quindi, ricevuto il sostegno Inps non può svolgere alcun tipo di lavoro.

La pensione di inabilità, per esempio, è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all’estero. Lo stesso vale se il pensionato risulta iscritto negli elenchi anagrafici degli operai agricoli o negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi oppure ancora in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Inps che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità stessa.