Che il familiare convivente del proprietario o detentore dell’immobile possa portare in detrazione la spesa dei lavori da lui sostenuta è pacifico in caso di abitazione principale. Ma che cosa succede se si tratta di seconda casa? Pensiamo al caso del proprietario di una casa al mare che esegua, insieme alla compagna convivente non proprietaria di questo secondo immobile, dei lavori di ristrutturazione con fatture a lei intestate. Quest’ultima, ricorrendone gli altri requisiti, potrebbe recuperare la spesa dal 730?
Riportiamo, sempre per inquadrare meglio la situazione e la casistica, la lettera di un lettore:
Buongiorno: mi rivolgo a voi per poter avere una delucidazione in tema di detrazioni fiscali
il problema è questo: avendo fatto dei lavori di ristrutturazione (ripasso e guaina al tetto, per un valore di ca 15.000 €) in un’abitazione di mia proprietà ma non mia residenza attuale, e avendo io già esaurita la mia capacità detrattiva per aver eseguito in anni precedenti altri lavori simili, ho fatturato a nome di mia moglie, che invece ha ancora capacità detrattiva. Al CAAF mi è stato detto che non è possibile fare le detrazioni sul 730 di mia moglie poichè al momento dei lavori l’abitazione non era libera ma data in  affitto, con regolare contratto. Posso sapere se ciò è corretto, dal  momento che leggo che
può usufruire delle detrazioni
– il familiare convivente del possessore o… detentore dell’immobile…
ringrazio se potrò avere chiarimenti in proposito

Prima di approfondire la risposta alla domanda premettiamo due aspetti fondamentali.

Prima di tutto la detrazione per gli interventi previsti all’art. 16-bis del Tuir spetta espressamente anche al familiare convivente del proprietario, possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
La convivenza è una condizione richiesta nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione (quindi deve già essere iniziata al momento di inizio dei lavori) e i lavori devono essere effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (sarà possibile provarlo, per esempio, presentando uno stato di famiglia).

Non è invece richiesto che l’abitazione in cui convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca anche la loro abitazione principale; mentre è imprescindibile che i lavori siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si manifesta il rapporto di convivenza.

Altro aspetto fondamentale è che il diritto alla detrazione spetta in via esclusiva a colui che effettivamente sostiene le spese. In altre parole se le spese saranno sostenute dal proprietario solo quest’ultimo potrà portarsele in detrazione e se questo non avesse redditi da dichiarare (perché ad esempio a carico del coniuge) la detrazione per quell’anno andrebbe inevitabilmente perduta.

Concludendo se l’immobile in oggetto è uno di quelli in cui si concretizza lo status di convivenza (ad esempio è la casa delle vacanze) si ritiene possibile che il “familiare convivente”, che  sostiene le spese di ristrutturazione, possa anche recuperarne una parte in detrazione (fermo restando che debbano sussistere gli altri requisiti previsti dalla normativa).

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, concludiamo con un chiarimento relativo al bonifico bancario: se questo viene effettuato da un conto corrente cointestato è importante che il codice fiscale del “beneficiario della detrazione” specificato nel bonifico sia solamente quello di colui che effettivamente ha eseguito la spesa per i lavori.

E’ possibile portare in detrazione spese per lavori fatte prima del rogito?