La legge prevede diverse agevolazioni IMU. C’è esenzione per l’abitazione principale di categoria catastale NON di lusso. Oppure ci sono gli sconto IMU al 50%. Come, ad esempio, quello per la casa data in comodato tra genitori e figli.

Ma per chi ha la 104 (disabili) è previsto qualche sconto? E’ prevista qualche esenzione?

Rispondiamo subito alla domanda. Il legislatore prevede l’esenzione IMU della casa del disabile ma solo laddove questi ha passato la residenza in un istituto di ricovero. Inoltre ciò non è sempre previsto.

L’IMU per l’abitazione principale

Per affrontare l’argomento dobbiamo richiamare la disciplina IMU prevista per la c.d. abitazione principale, ossia la casa in cui il contribuente ha dimora abituale e residenza.

La normativa vigente, prevede esenzione IMU abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7). L’imposta, invece, è dovuta sull’abitazione principale se di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9). In questo caso, comunque, si applica un’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro.

Lo stesso trattamento dell’abitazione principale (esenzione o aliquota agevolata e detrazione) si applica anche alle pertinenze, nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C7.

Le assimilazioni all’abitazione principale per l’Imu: e per la 104?

Ci sono poi dei casi in cui anche se manca il requisito della dimora abituale e residenza, l’abitazione si può considerare “principale” ai fini IMU. Quindi, ricevere lo stesso trattamento. Sono i c.d. casi di assimilazione ad abitazione principale di cui al comma 741 legge di bilancio 2020, ai sensi del quale si considerano assimilati:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
  • il solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • solo se previsto dalla delibera comunale, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

IMU con la 104 per la casa del disabile, i requisiti per l’assimilazione

Per chi ha la 104 (disabile), dunque, l’unica agevolazione prevista è quella dell’assimilazione ad abitazione principale della casa.

Ciò, tuttavia, purché siano rispettate determinate condizioni. In particolare:

  • l’assimilazione la deve espressamente prevedere la delibera IMU del comune in cui si trova l’immobile di proprietà del disabile;
  • il disabile deve trasferire la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
  • l’immobile di proprietà del disabile non deve essere concesso in locazione.

Tali requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente.

Esempio

Antonio è un disabile. Questi è proprietario nel comune di Salerno di una casa. Antonio trasferisce la residenza permanente in istituto di ricovero. Il comune di Salerno ha deliberato l’assimilazione e la casa di Antonio non è locata. In questo caso, se la casa è di categoria NON di lusso è esente IMU. Se, invece, di categoria di lusso, Antonio deve pagarci l’IMU con applicazione di aliquota ridotta e detrazione di 200 euro.

Laddove il comune NON avesse deliberato l’assimilazione, allora la casa di Antonio sarebbe da considerarsi come “seconda casa ai fini IMU”.

Riassumendo…

  • l’abitazione principale è quella in cui il contribuente ha dimora abituale e residenza
  • sono seconde case quelle in cui non c’è dimora e residenza
  • c’è esenzione IMU abitazione principale NON di lusso, mentre l’IMU si paga sull’abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e A/9)
  • la legge prevede casi in cui anche se nella casa non c’è dimora e residenza, questa può considerarsi abitazione principale (sono i casi di assimilazione abitazione principale ai fini IMU)
  • tra i casi di assimilazione ad abitazione principale rientra quello del disabile ricoverato in via permanente in un istituto. L’assimilazione c’è solo laddove lo preveda espressamente la delibera IMU del comune e purché la casa non risulti locata.