Per i veicoli acquisti in leasing e immatricolati entro il 30 giugno 2020, con assegnazione al dipendente dal 1° luglio scorso, per individuare il reddito da tassare in capo allo stesso, è necessario scorporare dal canone di leasing le indennità chilometriche individuate nelle tabelle ACI. Tali indennità vanno moltiplicate per il il numero di km percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia all’interno del territorio comunale sia al di fuori.

Tale importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.

Il fringe benefit auto per l’assegnazione in capo al dipendente: è tassato l’utilizzo promiscuo

L’azienda può decidere di assegnare al proprio dipendente un’auto che lo stesso potrà utilizzare anche nella propria sfera privata o personale. Ad esempio, per portare i figli a scuola o per altre commissioni che non hanno nulla a che vedere con il lavoro svolto per l’azienda. Stiamo facendo riferimento al c.d. utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Tale utilizzo, per la parte riferita alla sfera personale rientra tra i c.d fringe benefit. Infatti, l’utilizzo del bene nella sfera privata comporta in capo al dipendente l’imputazione di un reddito in busta paga, reddito che concorre all’imponibile fiscale e previdenziale.

Come viene determinato tale reddito?

Prima dell’intervento della Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, si assumeva forfettariamente il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali dell’ACI(art.51 comma 4, lett. a) del DPR 917/86, TUIR).

Dunque l’ACI anno per anno pubblica delle tabelle che per ogni tipologia di veicolo permettono di individuare il finge benefit da tassare in capo al dipendente. Difatti, la tassazione avviene al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Le novità della Legge di bilancio 2020

La tassazione del finge benefit auto ha subito un forte cambiamento con la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020.

In particolare, la tassazione forfettaria è stata confermata ma ciò che cambia è la percentuale delle percorrenza convenzionale considerata ai fini della tassazione. La percentuale desunta sempre dalle tabelle ACI varia a seconda dei livelli inquinanti dell’auto assegnata al dipendente.

Per gli autoveicoli motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione:

  • con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2),
  • si assume il 25 per cento dell’importo rilevato dalle Tabelle ACI sopra citate.

In tale caso la nuova tassazione del 25% è inferiore rispetto a quella fissa del 30% prevista dalla vecchia normativa.

La predetta percentuale del 25% e’ elevata:

  • al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • al 40 per cento (50% dal 2021) qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

La percentuale sale al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Da quando decorrono le novità di cui alla Legge di bilancio 2020?

Le novità decorrono dal 1° luglio 2020.

Nello specifico, le nuove regole si applicano per: gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, concessi ad uso promiscuo a partire dalla stessa data.

Considerato che la vecchia disciplina si applica per i veicoli assegnati fino al 30 giugno 2020, le novità della Legge di bilancio operano dal 1° luglio 2020 ossia per le auto assegnate e immatricolate a partire dal 1° luglio. Rilevano sia l’assegnazione che l’immatricolazione. Entrambe devono avere decorrenza 1° luglio 2020.

Come deve essere tassata l’assegnazione dell’auto immatricolata al 30 giugno 2020 e assegnata dal 1° luglio? 

Innanzitutto la necessità di chiarire questo passaggio è legata al fatto che tale riferimento temporale non è coperto nè dalla vecchia disciplina nè da quella della Legge di bilancio 2020.

Su tale passaggio, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con la risoluzione n°46/e 2020. In tale sede è stato messo in evidenza che la valorizzazione del finge benefit deve avvenire partendo dal valore normale, ex art.9 del DPR 917/86 TUIR.

Attenzione, il valore normale via assunto al netto dei costi sostenuti dal dipendente per l’azienda,

individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che l’intero “valore normale” del bene concorresse alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.

Acquisto in leasing con immatricolazione entro il 30 giugno e assegnazione dal 1° luglio: il calcolo del fringe benefit

Fatta tale doverosa ricostruzione, nel corso di Telefisco 2021, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate, come debba essere individuato il fringe benefit da tassare per l’auto acquisita in leasing, immatricolata entro il 30 giugno e assegnata dal 1° luglio.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ritiene che dal valore del canone di leasing o noleggio pagato dall’azienda debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata  per il il numero di km percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia all’interno del territorio comunale sia al di fuori(fringe benefit auto leasing).

In tal modo, si evita che l’intero valore normare concorra a formare reddito in capo al dipendente.