Chi può beneficiare del fondo di garanzia in caso di fallimento? L’Inps con messaggio n. 4968 del 24 luglio 2015 ha fatto chiarezza sulla procedura in merito allo strumento introdotto in Italia dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, all’art. 14-ter, ovvero la liquidazione del patrimonio. In particolare l’ente previdenziale ha confermato che a questo tipo di procedura possono accedere anche i titolari di studi professionali, rientrando questi ultimi nel novero generale dei debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) insieme a professionisti ed altri lavoratori autonomi, inclusi imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art.

1 L.F., imprenditori agricoli e start up innovative.

Fondo di garanzia imprese: come funziona e requisiti di accesso

L’Inps ha sottolineato le similitudini tra la liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia ha anche precisato che la procedura in esame può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare. In altre parole il Fondo di garanzia può essere applicato solamente alle condizioni di cui all’art. 2, comma 5 della L. 297/82. Più nello specifico al fondo di garanzia imprese si accede nelle seguenti ipotesi: cessazione del rapporto di lavoro dipendente; prova della non assoggettabilità del datore di alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (quindi fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa); non sufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro; sussistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione insolute. Per l’accertamento della sussistenza del credito nella procedura di liquidazione del patrimonio, lo stesso viene ammesso nello stato passivo del datore di lavoro. Se ne deduce che, a differenza di quanto avviene nelle altre procedure simili, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per cui è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di accesso al Fondo di garanzia solamente dopo il deposito dello stato passivo definitivo (quindi in linea di massima, e in mancanza di osservazioni, dopo che il liquidatore avrà approvato definitivamente lo stato passivo da lui stesso redatto).

Fondo di garanzia: tempi e scadenza per la domanda

Per quanto riguarda i termini di prescrizione della domanda di intervento del Fondo, la procedura in esame viene sostanzialmente considerata alla stregua del pignoramento positivo. I suddetti termini quindi sono da ritenersi sospesi per tutta la durata della liquidazione e cominciano a decorrere di nuovo dalla data del decreto di chiusura della procedura.

Fondo di garanzia: i documenti per la domanda

L’Inps ha precisato altresì i documenti da allegare alla domanda: copia del decreto del Tribunale che attesta l’apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012; copia autentica dello Stato Passivo definitivo autenticato dal liquidatore o dal giudice incaricato; modello SR52 sottoscritto dal Liquidatore scelto dal Tribunale; copia del decreto di chiusura della procedura (qualora sussista); copia autentica d