Per l’ecobonus (detrazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica) ed il sisma bonus (detrazione fiscale per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico), è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Con tale espressione letterale l’Agenzia delle Entrate chiarisce, nella Risposta n. 126/E dell’8 maggio 2020, il quesito di una società che nello svolgimento della sua attività stipula con in condomini due tipologie di contratti. Nel dettaglio un primo contratto ha ad oggetto oltre che la fornitura di energia al condominio, anche la progettazione e realizzazione di interventi strutturali e dell’involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (a seguito di tali interventi la stessa società si occupa anche della gestione e della manutenzione degli impianti efficientati). Il secondo tipo di contratto stipulato prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Per tali interventi l’accordo prevede che il corrispettivo pattuito sia regolato in parte che la cessione del credito ed in parte con bonifico bancario.

I dubbi dell’istante

Tanto sopra premesso, dunque, la società istante ha domandato all’Agenzia delle Entrate, se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta c.

d. “ecobonus” e “ecobonus+sismabonus”, in luogo del suo utilizzo in compensazione, debba essere esercitata sull’intero credito attribuito alla società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero può essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l’utilizzo in compensazione. E’ stato altresì chiesto se la cessione del credito d’imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte, “sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla quota disponibile per la compensazione“.

La soluzione è nella prassi

Per dare risposta ai due quesiti, l’Amministrazione finanziaria richiama quanto previsto nel Provvedimento 28 agosto 2017, Prot. n 165110 (con riferimento alla cessione del credito da ecobonus) applicabile anche alla cessione del credito da sismabonus (Provvedimento 18 aprile 2019, Prot. 100372).  In primo luogo l’Agenzia delle Entrate, ricorda che, secondo la normativa prevista, il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è devenuto disponibile. Con specifico riferimento all’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario, è poi disposto che questi è ripartito in 10 quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione in F24 e non si applicano i limiti previsti a livello legislativo.

Inoltre il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Il paragrafo 5.3 del citato provvedimento, dice l’Agenzia delle Entrate, stabilisce altresì che “la quota di credito che non è utilizzata nell’anno non può essere richiesta a rimborso, ma può essere utilizzata negli anni successivi, senza, peraltro, indicare alcun limite temporale; il cessionario, pertanto, fermo restando l’obbligo di ripartire in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al completo esaurimento delle stesse”.

Sulla base delle predette argomentazioni, dunque, l’Amministrazione finanziaria è giunta alle conclusioni di cui in premessa.