contratti di cessione per diritti d’autore sono spesso legati all’editoria, infatti chi opera nel mondo dell’editoria, molto spesso, riceve proposte di collaborazione che non sempre corrispondono a veri e propri contratti di lavoro. In quest’ambito va collocata la cessione di diritti d’autore, che trova disciplina in parte nel codice civile e nella legge sul diritto d’autore.

Che cos’è il diritto d’autore

La legge 22 aprile 1941, n. 633, fino ad oggi più volta aggiornata e integrata, prevede la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema.

La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore“. Gli artt. 2575 e 2576 del codice civile  precisano che: formano oggetto di tutela le opere dell’ingegno che siano riconducibili alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’elettronica. Inoltre sono protette le cosiddette “elaborazioni di carattere creativo“, come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. (art. 4 l.d.a.), il requisito essenziale che deve avere un’opera dell’ingegno per essere tutelato giuridicamente è quello del carattere creativo (art. 2576 c.c.). Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera considerata, come rileva l’art. 2576 c.c., quale espressione del lavoro intellettuale. Il titolare originario dei diritti d’autore sull’opera è l’autore o gli autori dell’opera stessa, i quali sono legittimati a trasferire i diritti di utilizzazione economica sull’opera in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (artt. 2581 c.c. e 107 l.d.a.).

Quali sono i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica?

Le opere protette: L’art.2575 c.c. recita: “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. L’autore, nel momento in cui crea l’opera, attraverso l’impulso creativo, acquista il diritto d’autore. Non sono necessari altri adempimenti perché ci sia il riconoscimento della paternità dell’opera, il deposito in Siae non crea il diritto, ma fornisce soltanto la prova, dell’esistenza dell’opera e della provenienza di questa dall’autore. I diritti morali dell’autore Il sistema giuridico continentale, cui la nostra L.d.A. ha rilevato maggiore attenzione alla funzione creativa dell’artista, riconoscendogli dei diritti inalienabili e diritti che possono essere oggetto di cessione. I primi, chiamati diritti morali, sono previsti dalla sezione II del Capo III della L.d.A. questi diritti sono inalienabili. L’autore non può cedere i suoi diritti, sono imprescrittibili, e sono:

  • il diritto di paternità: Il primo comma dell’art. 20 L.d.A. stabilisce che “indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera e anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione“;
  • il diritto di rivelazione: L’art.21 L.d.A. stabilisce che “l’autore di un’opera anonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico”;
  • il diritto di pubblicazione delle opere inedite: L’art. 24 L.d.A. stabilisce che “il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietato la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri. Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decidono l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero”;
  • il diritto all’integrità dell’opera: L’art. 18 della L.d.A., nei comma 1 e 3, recita: “il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 , l’autore, inoltre, ha “il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione”;
  • il diritto di ritiro dell’opera: L’art. 2582 del codice civile stabilisce che “l’autore, qualora ricorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare chi ha acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima. Questo diritto è personale ed intrasmissibile”;

Quali sono le eccezioni della negoziabilità dei diritti morali?

L’art.

22 della L.d.A. stabilisce che i diritti morali sono inalienabili, la stessa norma, ammette delle eccezioni nell’interesse dell’autore che vuole tutelare i propri diritti d’autore morali sull’opera e i diritti di natura economica, quali gli editori. Principalmente queste eccezioni sono due:

  • la prima riguarda la facoltà di ritiro dell’opera, l’autore che vuole esercitare il “diritto di pentimento”, deve, in primo luogo dimostrare la gravità della ragione morale, che deve essere vagliata da giudice caso per caso e deve comunque indennizzare tutti quelli che abbiano acquistato diritti d’autore sull’opera;
  • la seconda eccezione rileva invece sul diritto all’integrità dell’opera. L’art. 22 L.d.A, aggiunge che “l’autore dell’opera che abbia conosciuto e accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o chiederne la soppressione”.

Quali sono i diritti di utilizzazione economica?

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti in capo all’autore all’atto della creazione dell’opera sono diritti negoziabili, contrariamente a quelli morali, sono cedibili e limitati nel tempo.

Essi sono:

  • il diritto di pubblicare l’opera (art. 12 L.d.A.);
  • il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art.13 L.d.A.);
  • il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14 L.d.A.);
  • il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 L.d.A.);
  • il diritto di comunicazione (artt. 16 e 16bis L.d.A.);
  • il diritto di distribuzione (art. 17 L.d.A.);
  • il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18 L.d.A.);
  • il diritto di noleggio e dare in prestito (art.18bis L.d.A.).

I diritti di utilizzazione economica, o patrimoniali, sono diritti esclusivi, che la legge riconosce  all’autore per il solo fatto di aver creato l’opera  (diritti d’autore). I diritti di utilizzazione economica hanno una durata limitata, fissata in 70 anni dopo la morte dell’autore (art. 25 L.d.A.).

Diritti d’autore: quali sono i contratti della cessione dei diritti di utilizzazione economica?

La cessione dei diritti di utilizzazione economica avviene tramite la sottoscrizione di accordi tra l’autore (cedente) e l’editore (cessionario). Tra i modi di utilizzazione economica di un’opera particolare attenzione merita il contratto di edizione.

Diritti d’autore: che cos’è il contratto di edizione?

Il contratto di edizione è un contratto tipico, che trova un’espressa disciplina nella legge. Un esempio classico di contratto di edizione sono le opere del ’ingegno appartenenti al campo della letteratura esso è definito dall’art. 118 l.d.a. come il contratto con il quale l’autore concede a un editore il ’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa, per conto e spese del ’editore stesso. In cambio il ’editore si obbliga a stampare, a mettere in commercio l’opera e a corrispondere all’autore un compenso per la cessione, che di norma è costituito da una partecipazione percentuale sui ricavi delle vendite dell’opera, ma che può essere fissato anche a forfait. La L.d.A. stabilisce inoltre che, con patto espresso, l’autore possa cedere all’editore anche i diritti di utilizzazione derivanti da elaborazione e trasformazioni. Questa norma, prevista dall’art. 119 della L.d.A. fa capire come con il contratto di edizione si possano raggiungere finalità diverse dalla singola pubblicazione delle stampe e diffusione degli esemplari, come per esempio l’elaborazione del testo per gli adattamenti alla cinematografia, alla radio diffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici. E’ sempre necessario, però che l’oggetto del contratto sia, in prima battuta, l’opera da pubblicare per le stampe. La L.d.A., nell’elencare con precisione quali siano gli obblighi dell’autore e dell’editore, fa sì che alcune clausole contrattuali siano inderogabili, cioè debbano esistere per forza. Ecco un modello di contratto di cessione di diritti d’autore: Modello Contratto di cessione dei diritti dautore

Diritti d’autore: che cosa cambia con il nuovo mezzo di comunicazione, il computer?

L’uso del computer sta rivoluzionando il concetto di condivisione del sapere. Le nuove tecnologie, infatti, non sono soltanto un nuovo mezzo di comunicazione, ma rappresentano una rivoluzione dell’informazione tanto grande quanto il passaggio dall’oralità alla scrittura. Le caratteristiche del computer connesso in rete disegnano la nostra vita non solo fornendoci dei nuovi strumenti da usare, ma modificando la nostra coscienza a livello profondo. “Internet: la rete delle reti, è un mondo attraverso il quale tutte quelle cose chiamate reti possono coesistere e collaborare. Internet non è a conoscenza di un sacco di cose che le reti intelligenti, come quelle telefoniche, sanno: identità, permessi, priorità etc. Essa è a conoscenza di un’unica cosa: questo mucchio di bit deve muoversi da un capo all’altro della rete. L’intelligenza non viene dalla rete, quanto da chi la usa (ognuno apporta propri miglioramenti e nuovi materiali)”.

Diritti d’autore: come si comporta il diritto, su questo versante?

Il diritto è una scienza creata dall’uomo e per l’uomo. Già da qualche tempo su internet sono presenti schemi contrattuali differenti, che tengono conto di una diversa utilizzazione e distribuzione dell’opera intellettuale, sia relativamente alla carta stampata sia per edizioni musicali, ad esempio le licenze open content, che tengono conto della diversa concezione della diversità da proprietà intellettuale e patrimonio intellettuale. Leggi anche: Arriva il Copyright su Internet: finalmente tutelato il diritto d’autore