Cosa succede se qualcuno vi perseguita a mezzo Facebook offendendovi e minando la vostra reputazione, senza fare il vostro nome?

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito chiarendo che anche se non si fanno nomi ma sono indicati particolari che rendono identificabile la persona diffamata su Facebook si commette reato di diffamazione. Anche se l’identificazione dell’offeso può essere operata solo da una ristretta cerchia di amici e conoscenti, la persona viene in ogni caso individuata pur non essendo presente nell’offesa il suo nome.

Diffamazione su Facebbok senza nome: è reato?

Per la Corte di Cassazione, quindi, il reato di diffamazione non si compie solo in presenza di dolo specifico ma con la consapevolezza di divulgare informazioni lesive per l’altrui reputazione e che quanto scritto venga portato alla conoscenza di altre persone (anche se sono poche).

Anche nel caso, quindi, che un’offesa venga resa pubblica su Facebook non fornendo le generalità delle persone cui è rivolta, il reato di diffamazione si compie anche se nella cerchia degli utenti solo due persone possono individuare la vittima dell’offesa. Poniamo, ad esempio, il caso di una donna che offenda publicamente l’ex marito o l’ex fidanzato, calunniandolo o ledendone la reputazione, non scrivendo apertamente il suo nome ma facendo chiaramente capire che si tratta di una persona con cui ha intrapreso una relazione. Ovviamente non tutti quelli che leggeranno il post potranno ricondurre l’offesa al destinatario, ma chi è a conoscenza dei fatti (amici e familiari ad esempio) leggeranno l’offesa per quello che è e sapranno a chi è indirizzata. Proprio per questo la Corte di Cassazione fa notare come le frasi offensive pubblicate su Facebook hanno un pubblico talmente ampio che pur non nominando l’offeso questi possa essere individuato. E proprio per questo la Suprema Corte stabilisce che, anche in assenza di nome, il reato di diffamazione può compiersi comunque.

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