Dichiarazione Imu 2012 oggetto di proroga. Slitta la scadenza della presentazione del modello di dichiarazione Imu dal 30 novembre 2012 a febbraio 2013. Abbiamo già avuto modo di affrontare alcune questioni riguardanti l’obbligo dichiarativo in tema di Imu. Un piccolo riassunto non guasta.

Chi ha l’obbligo dichiarativo: esonero per la prima abitazione (una a famiglia)

Innanzitutto si precisa che l’art. 13, comma 12-ter del DL n. 16/202, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevede che i soggetti passivi all’Imu debbano presentare mediante apposito modello la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure sono state attuate  variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.

E’ espressamente chiarito che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non subentrino modificazioni degli elementi dichiarati che comportino un ricalcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta. La disciplina di obbligo dichiarativo è equivalente a quella stabilita per la vecchia ICI.

Dichiarazione Imu: il decreto e le istruzioni per la compilazione

Il termine per la dichiarazione Imu relativa ad immobili per i quali l’obbligo è sorto dopo il primo gennaio 2012, prima fissato al 30 novembre 2012, è stato prorogato venerdì scorso. Professionisti, CAF e contribuenti hanno quindi tre mesi di tempo per presentare la dichiarazione. In sede di discussione in Commissione Bilancio è stato infatti approvato l’ emendamento presentato dall’on. Giuseppe Marinello in base a cui il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione viene spostato di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto d’approvazione del modello sulla cui base va redatta la dichiarazione.

Caf, professionisti e soggetti passivi: la risposta ai dubbi più diffusi

Ma quali sono le questioni più spinose e problematiche? Entriamo nei dettagli, prendendo in considerazione le diverse ipotesi configurabili.

–  immobili già posseduti al 31.12.2010: per qusti non deve essere presentata nessuna dichiarazione in quanto le variazioni dovrebbero essere già state comunicate nel 2011;

–  immobili oggetto di variazioni effettuate nel corso del 2011: restano validi gli eventuali obblighi dichiarativi vigenti in materia di ICI;

–  immobili oggetto di variazioni effettuate nell’anno in corso i soggetti passivi: devono presentare la dichiarazione Imu entro e non oltre il 30 novembre 2012.

Per gli anni successivi è stabilito che la dichiarazione suddetta dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio possesso o dal giorno in cui siano intervenute le variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. Se ne deduce che la scadenza del 30 novembre 2012 è derogabile solo per acquisti effettuati negli ultimi tre mesi.

Immobili locati o strumentali: quando è necessaria la dichiarazione Imu

Il modello non riguarda tutte le «categorie agevolabili» ma solamente quelli che di fatto hanno goduto di un trattamento più favorevole rispetto a quello generale previsto dal Comune. La precisazione rileva soprattutto in merito
agli immobili concessi in locazione, a quelli strumentali all’esercizio di arti e professioni e in generale a quelli posseduti da soggetti Ires. Per far scattare l’obbligo dichiarativo è necessario che il Comune abbia di fatto previsto per negozi, capannoni o immobili in affitto un trattamento fiscale agevolato rispetto all’aliquota «ordinaria» fissata per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale. Questa è una delle novità introdotte dalla riscrittura della norma: il mantenimento del vecchio testo avrebbe imposto a tutti i proprietari di immobili locati, senza distinzione alcuna, l’obbligo della dichiarazione. Si precisa inoltre che i fabbricati rurali strumentali non sono soggetti ad obbligo di denuncia.

Abitazione principale e pertinenze nella dichiarazione Imu

Inoltre da sottolineare anche che l’abitazione principale non va dichiarata (a meno che i coniugi non hanno residenze diverse nello stesso Comune). In base alle istruzioni definitive si deduce infatti che l’abitazione principale (una per famiglia) non deve essere dichiarata, neppure quando è stata acquistata con questa qualifica nel corso dell’anno.

Questo perché i Comuni hanno già a disposizione i dati mediante l’incrocio con l’anagrafe. Questa esenzione dalla denuncia è confermata anche in caso di maggiorazione di detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente nell’abitazione principale. Unica eccezione è rappresentata dal caso di coniugi non separati con residenze anagrafiche diverse ma nello stesso comune: la legge Imu in questa fattispecie ammette alle agevolazioni come abitazione principale solo una delle due case e quindi in relazione a questa andrà  presentata la dichiarazione.
Neppure le pertinenze dell’abitazione principale vanno dichiarate perché i Comuni hanno già in teoria a disposizione le informazioni ad esse relative (anche se nella pratica queste verifiche non appaiono affatto rapide e snelle).Sempre per lo stesso motivo sono esenti da dichiarazione anche gli atti compiuti attraverso il sistema notarile del Mui (modello unico informatico). In generale in tutte le ipotesi in cui il l’applicazione dell’aliquota ridotta abbia avuto come presupposto la comunicazione al Comune in qualsiasi modalità non sussiste obbligo dichiarativo.

 

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