Con l’articolo 47 co. 1 D.Lgs numero 79 del 2011 il Codice del Turismo prevede il risarcimento del danno da vacanza rovinata al turista qualora sia causa di inadempimenti da parte dell’organizzatore.   Il disagio psicofisico per la mancata realizzazione di una vacanza o per non aver potuto godere in tutto o in parte di essa, porta al risarcimento del danno da vacanza rovinata: il risarcimento riguarda le aspettative frustrate del turista causate da imprecisioni informative su:

  • qualità dell’alloggio
  • qualità dei trasporti
  • qualità dei servizi

qualora queste cosa non rispondano a quanto promesso dall’organizzatore con la vendita del pacchetto turistico “tutto compreso”.

  I contratti di viaggio disciplinati dall’articolo in questione sono:

  • Pacchetti turistici
  • Crociere
  • Vacanze tutto compreso

  Tutte le prestazioni oggetto di contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale fornita al consumatore con l’opuscolo informativo. Quindi devono essere conformi la struttura alberghiera che abbia determinate caratteristiche, volo con una determinata compagnia aerea, guida turistica ed escursioni. Qualora uno dei servizi che il tour operator si era impegnato a prestare mancasse, tutto o in parte, ma anche se dovesse essere eseguito con modalità differenti da quelle descritte nell’offerta, il risarcimento dei danno spetta all’organizzatore.   Responsabile dei terzi prestatori, infatti, di tutti i servizi promessi nell’offerta, è comunque il tour operator. Se anche in relazione agli inadempimenti si dovessero verificare danni alla persona, a causa, per esempio, di un incidente stradale durante spostamenti in loco, a risponderne sarà sempre il tour operator fornendo al consumatore un unico referente contrattuale.   A pronunciarsi in proposito è stata la Corte Costituzionale: in uno dei casi sopra descritti i danni non patrimoniali da vacanza rovinata ricadono sull’organizzatore e il turista è legittimato alla richiesta del risarcimento.  

Danno da vacanza rovinata

Le voci di danno da prendere in considerazione :

  • pregiudizio economico (spese in più da sostenere durante la vacanza?
  • Danno morale dovuto a delusione e stress

  La risarcibilità dei danni sopra indicati è prevista dalla legge poiché il consumatore ha il diritto al risarcimento del danno morale soprattutto da quando gli ordinamenti giuridici moderni danno una importanza sempre maggiore alle vacanze.

  Con la sentenza in oggetto, però, la Corte di Cassazione fa un ulteriore passo avanti poichè afferma che è sufficiente la prova fornita dai turisti sull’inadempimento del tour operator accogliendo la richiesta di risarcimento di danno per vacanza rovinata.